Minusvalenza da lease back deducibile interamente nell’esercizio
di Fabio GarriniIn precedente intervento abbiamo avuto modo di commentare la pronuncia della Cassazione n. 35294/2016 in tema di tassazione delle plusvalenze provenienti da contratto di sale and lease back: la posizione dei giudici della Suprema Corte, del tutto condivisibile, al contrario delle posizioni espresse dall’Agenzia delle Entrate, consente la tassazione del provento realizzato al momento della cessione alla società di leasing sulla base dell’imputazione contabile, ai sensi dell’articolo 2425-bis, comma 4, cod. civ..
Il trattamento della minusvalenza da lease back
Potrebbe verificarsi il caso per cui il bene oggetto di lease back sia trasferito alla società di leasing realizzando una minusvalenza; tale minusvalenza potrebbe essere tanto originata dal fatto che il valore di mercato del bene risulti inferiore al suo valore contabile, quanto per il fatto che la società intende finanziarsi per un importo minore rispetto al valore di mercato del bene. Quale è il trattamento contabile da seguire?
Si deve da subito notare come l’articolo 2425-bis, comma 4, cod. civ. faccia riferimento alla sola plusvalenza; questo, però, secondo l’appendice dell’OIC 12 non deve essere letto come una dimenticanza: il silenzio legislativo si spiega dal momento che la soluzione contabile non è, in via generale, analoga a quella delle plusvalenze.
Se la compravendita e il leasing non sono effettuati a condizioni di mercato, la minusvalenza, fino a concorrenza della differenza tra il valore contabile ed il minor valore di mercato al momento della stipulazione dell’operazione, è interamente imputata al conto economico dell’esercizio. La residua minusvalenza viene imputata ai conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo il periodo di durata del contratto, a condizione che:
- il prezzo di vendita sia inferiore al valore di mercato al momento della vendita, e
- tale residua minusvalenza sia compensata dai futuri pagamenti di canoni inferiori a quelli di mercato.
Se la compravendita e il leasing sono effettuati a condizioni non di mercato, e più precisamente se la minusvalenza è correlata al pagamento di canoni inferiori a quelli di mercato, in tal caso essa va differita, imputandola nei conti economici in proporzione ai canoni stessi, lungo la durata del contratto.
La deducibilità della minusvalenza
Sotto il profilo fiscale, la circolare dell’Agenzia n. 38/E/2010 è intervenuta per puntualizzare anche il trattamento dell’eventuale minusvalenza che potrebbe derivare dalla cessione del bene alla società di leasing. In particolare si legge che “nell’ipotesi in cui dall’operazione di lease back emerga una minusvalenza a valore di mercato, nei limiti di quanto imputato a conto economico nell’esercizio di competenza, si ritiene che la stessa sia deducibile nell’esercizio medesimo ai sensi del combinato disposto degli articoli 101 e 109, comma 2, lett. a) del Tuir”.
Con riferimento alla minusvalenza, l’Agenzia sposa una tesi che risulta in linea con le indicazioni del principio contabile OIC 12: occorre verificare le condizioni per l’imputazione di tale componente negativo all’esercizio e, quando queste ricorrono, detto componente sarà immediatamente deducibile per derivazione.
Oggi ci interroghiamo su quali possano essere le conseguenze della richiamata sentenza della Cassazione in merito alla deducibilità della minusvalenza. Non pare che le conclusioni assunte dai giudici della Suprema Corte nella pronuncia in commento possano minare la possibilità di dedurre integralmente nell’esercizio la minusvalenza, quando il valore di mercato del bene sia comunque inferiore il valore contabile e per la parte corrispondente a tale differenza. Il trattamento fiscale, in questo caso, è in linea con il trattamento contabile regolato dal principio contabile OIC 12: la sentenza richiamata altro non fa che ribadire come non vi siano delle regole specifiche per il lease back, il che significa che si deve seguire il principio di derivazione. Pertanto, se l’iscrizione della minusvalenza viene effettuata rispettando le regole contenute nei principi contabili, tale componente rimarrà ancora oggi deducibile.
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