Modalità di certificazione dei corrispettivi per la rivendita di titoli di sosta
di Marco PeiroloLa rivendita di titoli di sosta agli utenti finali deve essere certificata mediante ricevuta indipendentemente dalla natura pubblica o privata dei gestori degli autoparcheggi. Nel caso, però, in cui i gestori siano privati, il rivenditore può emettere, in nome e per conto loro, fattura elettronica se richiesta dall’utente finale, soggetto passivo Iva.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 135 del 9 maggio 2019 in merito alle modalità di certificazione fiscale dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta dopo le novità in materia di fatturazione elettronica in vigore dall’anno in corso.
Ai fini in esame, occorre considerare distintamente le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali e di gestori privati.
Le prime (cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali) sono operazioni fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, come già chiarito dalle risoluzioni 210/E/2001 e 174/E/2002 e sono certificate mediante ricevuta emessa, in nome proprio, dalla società che rivende i titoli. In sostanza, l’acquisto e la rivendita dei titoli di sosta costituiscono operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto soggettivo d’imposta, con la conseguenza che, per esse, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ma è sufficiente l’emissione di ricevute con numerazione univoca, in nome e per conto del gestore istituzionale.
Le seconde (cessioni di titoli di sosta di gestori privati) rientrano, invece, nel regime monofase di cui all’articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’Iva viene assolta una sola volta, alla fonte, dal gestore, mentre tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, D.M. 30.07.2009, in relazione alle operazioni di vendita, nei documenti eventualmente rilasciati, l’imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dall’esercente direttamente nei confronti di soggetti operanti nell’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione che si pongano quali utilizzatori del servizio. In tal caso, la fattura è emessa dall’esercente entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
In sostanza, gli acquisti dal gestore privato e le successive vendite agli utenti finali sono certificati mediante ricevuta che, per gli acquisti, deve essere emessa in nome e per conto del gestore, mentre per le successive vendite in nome proprio dal rivenditore, senza indicazione separata dell’Iva e con specificazione che l’operazione non è soggetta a Iva ai sensi del citato articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972.
Tuttavia, se l’utente finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura, la stessa – come specificato dall’articolo 1, comma 2, D.M. 30.07.2009 – deve essere emessa direttamente dall’esercente entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, nel qual caso il rivenditore emette fattura in nome e per conto del gestore privato del parcheggio, mentre gli eventuali servizi offerti dal rivenditore vanno fatturati separatamente.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 135/2019, la fattura deve essere emessa in formato elettronico, indicando il gestore privato del parcheggio nel campo “soggetto emittente”, esponendo l’importo dell’Iva e inserendo nel campo “altri dati gestionali” il riferimento che trattasi di operazione rientrante nel regime monofase.
L’Agenzia ha confermato che la fattura elettronica deve essere emessa entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.