Modalità di tenuta e conservazione dei registri fiscali
di Clara PolletSimone DimitriDa diversi anni si parla della volontà dell’Amministrazione di semplificare gli adempimenti ma poi, a volte, la realtà è un po’ più complicata del previsto.
Molti ricorderanno che l’articolo 12-octies D.L. 34/2019, aggiunto dalla Legge di conversione n. 58/2019, è intervenuto sull’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994.
Tale comma prevede che “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
L’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri Iva, è stato pertanto esteso a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica. Per la tenuta in forma elettronica, inoltre, è considerato valido qualsiasi supporto.
L’intervento richiamato, tuttavia, non ha modificato le norme in tema di conservazione e tra queste, con specifico riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti, il D.M. 17.06.2014, secondo il quale tali documenti devono possedere le caratteristiche dell’immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità.
Con il recente interpello 236/E/2021 l’Agenzia delle entrate ha approfondito il tema della tenuta e conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti – es. libro giornale, libro degli inventari, scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, scritture ausiliarie di magazzino; registro dei beni ammortizzabili; registri Iva – rispondendo ad un’impresa che chiedeva chiarimenti sulla richiamata semplificazione introdotta con l’articolo 12-octies D.L. 34/2019.
Secondo l’istante, la semplificazione in argomento gli consentirebbe di poter conservare nei propri archivi elettronici i libri ed i registri fiscalmente rilevanti, senza effettuare la conservazione sostitutiva degli stessi, ossia senza apporre la marcatura temporale e la firma digitale, garantendo in sede di controllo la stampa in presenza e su richiesta dei verificatori.
Inoltre, la società interpellante chiede lumi circa le corrette modalità di applicazione dell’imposta di bollo in caso di registri tenuti in formato elettronico: ogni 100 pagine con apposizione del contrassegno, o pagamento con F24 ogni 2500 registrazioni?
Con riferimento alla conservazione dei libri e registri non materializzati su carta le Entrate non condividono il parere del contribuente, evidenziando che la tenuta e la conservazione dei documenti restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità (si vedano, in questo senso, anche l’articolo 39 D.P.R. 633/1972 e l’articolo 22 D.P.R. 600/1973).
Pertanto, nel rispetto della legislazione vigente, i documenti fiscalmente rilevanti tenuti in formato elettronico:
a) ai fini della loro regolarità, non vanno obbligatoriamente stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno comunque posti in conservazione sostitutiva nel rispetto del citato D.M. 17.06.2014 e, quindi, anche del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e dei relativi provvedimenti attuativi ai quali lo stesso D.M. rinvia – laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati (stampati) in caso contrario.
La risposta, a nostro avviso, lascia qualche perplessità: i chiarimenti arrivano con un discreto ritardo rispetto alle modifiche apportate al citato comma 4-quater e, soprattutto, dal momento in cui resta necessario avvalersi della conservazione sostitutiva dei registri o della stampa, sfugge la portata della semplificazione.
Relativamente all’imposta di bollo, infine, l’obbligo di assolvere l’imposta relativamente alle scritture contabili, è disciplinato dall’articolo 16, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, secondo il quale scontano l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 16,00 euro, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine, i repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile. In linea generale, quindi, è dovuta l’imposta di bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili di cui all’articolo 2214 cod. civ..
Nell’ipotesi in cui la tenuta dei registri contabili e i libri sociali, indipendentemente dalla successiva conservazione, avvenga in modalità elettronica occorre far riferimento al D.M. 17.06.2014, recante “modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”.
In particolare, l’articolo 6, comma 1 prevede che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti sia corrisposta con modalità esclusivamente telematica.
Ne consegue che è dovuta l’imposta di bollo ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica, da versare mediante modello di pagamento F24, con il codice tributo 2501 (risoluzione 106/E/2014), in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
14 Aprile 2021 a 9:34
Visto che l’articolo 6 del d.m. 06.2014 parla di assolvimento dell’imposta di bollo entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio, secondo voi il prossimo 30.04.2021 è in scadenza l’imposta di bollo sui libri 2020 o 2019?
14 Aprile 2021 a 10:20
Sui libri 2020. Abbiamo approfondito molto in studio questa cosa. Letteralmente sembra che si debba pagare l’imposta di bollo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello della archiviazione.
La norma dice: “Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.”.
Se interpreto la regola nel senso che l’utilizzo dei registri ce l’ho nel momento in cui “materializzo” il registro facendone la stampa elettronica (produco cioè il file da mandare a conservazione) allora pago il bollo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui “utilizzo” nel senso di “materializzo” in formato “file” il registro da mandare a conservazione.
E allora, per esempio, i registri 2020 li posso avviare a conservazione entro febbraio 2022 tre mesi dal termine della dichiarazione – novembre 2021) e pago il bollo entro aprile 2023.
in realtà, seppure scritta male, la regola va probabilmente interpretata nel senso che “registri utilizzati durante l’anno” sono quelli utilizzati nel 2020 (evidentemente in modo virtuale perché non ho stampato niente durante il 2020) allora l’imposta di bollo dei registri relativi al 2020 la devo versare ad aprile 2021.
Ora, se ad aprile 2021 non ho ancora deciso se i registri 2020 li farò su carta o elettronici (ho tempo fino a fine febbraio 2022), considerato che se li farò su carta avrò tempo per apporre le marche (sulla carta) fino a febbraio 2022 posso:
– pagare il bollo con F24 entro il 30 aprile 2021 16 Euro ogni 2500 registrazioni,
– se avvierò ad archiviazione elettronica tutto ok
– se poi stamperò invece su carta rifarò il conto a 16 euro ogni 100 pagine e se è di più pago la differenza (se è di meno chiedo rimborso?)
– non pago niente perchè forse stamperò su carta e comprerò allora, entro febbraio 2022, le marche da attaccare sulla carta
– se poi deciderò di archiviare elettronicamente sarò in ritardo rispetto al fatto che avrei dovuto versare il bollo entro aprile 2021 – potrò pagare col ravvedimento – potrò pagare senza ravvedimento ipotizzando di resistere in caso di accertamento visto il casino di questa norma.
Covio Ferruccio
–
14 Aprile 2021 a 10:26
Noi come studio abbiamo deciso di non fruire della “semplificazione” comma 4-quater. La semplificazione è infatti solo apparente (può servire al più ad evitare l’accertamento induttivo – forse).
Ci sono una quantità di norme che non sono state modificate dalla suddetta semplificazione. Una su tutte la firma dell’imprenditore sull’inventario. Se stampo dopo 5 anni chi firma questo inventario se l’imprenditore che c’era non c’è più?
Sono ancora in vigore tutte queste norme che ci inducono a continuare a stampare (seppure in formato elettronico seguendo le procedure di legge per la conservazione C.A.D. compliant):
Art. 2709 c.c.
I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
Art. 2710 c.c.
I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.
Art. 2217 c.c.
[…] L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
Art. 2215 c.c.
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l’obbligo della bollatura o della vidimazione, bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese [2188] o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L’ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell’ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
Art. 634 c.p.c. Prova scritta
….sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Art. 2215 bis c.c.
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. …
Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l’efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile
Estratti
Problema legge notarile rilascio estratti dichiarazione scritture regolarmente tenute. Ora art. 73 Legge Notarile: Il notaio può attestare la conformità all’originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme.
Qui abbiamo visto di tutto: notai che si rifiutano di fare un estratto se non vedono un libro “bollato” (alcuni nostri clienti sottopongono a bollatura il registro iva vendite). Notai che non fanno un estratto se non vedono un libro “intero” anche se non bollato (e questo ci sta). Notai più liberali che fanno copia autentica per estratto anche di una sola pagina.
14 Aprile 2021 a 12:05
Prudenzialmente, anche a nostro avviso, è consigliabile versare entro il 30.04.2021 il bollo su libri 2020 tenuti in modalità informatica
26 Aprile 2021 a 15:57
Ma al 30/04/2021 io non ho il libro giornale definitivo 2020 la maggior parte delle volte…come faccio a calcolare l’imposta di bollo che si basa sul numero di registrazioni? Io sono più per l’interpretazione secondo la quale entro i 120 gg dell’anno successivo scade l’imposta di bollo dei libri archiviati nell’anno precedente.
29 Aprile 2021 a 12:31
In realtà l’art. 22 del DPR 600, ancora in vigore, dice che le scritture contabili devono essere aggiornate entro 60 giorni (il 2216 del CC non pone un termine ma prassi e giurisprudenza considerano congruo anche in questo caso il termine di 60 gg.).
Alla data del 30.04.2021 il giornale al 31.12.2020 DEVE essere chiuso.
Poi si possono (si dovrebbero) fare le scritture di assestamento 2020 nei primi mesi del 2021 ma queste, seppure modificano i saldi 2020 (e dovrebbero comparire nella stampa dei mastrini 2020) vengono registrate nel giornale 2021.
Su questo, è vero, complice l’elettronica e come sono fatti i software, c’è un po’ di lassismo e molti hanno l’abitudine di registrare tutti gli assestamenti in data 31 dicembre (che se il giornale fosse ancora cartaceo corrisponderebbe a lasciare spazi in bianco, comportamento vietato dal 2219 CC – ancora in vigore).
Però guarda cosa dice Santacroce sul sole di oggi (29.04.2021), sembra d’accordo con te: “L’imposta di bollo sul libro giornale e inventari relativi all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, utilizzato nel 2020 per effetto della chiusura delle scritture presumibilmente collegate alla stesura del bilancio, è dovuta entro domani 30 aprile 2021”.
Mi sono riletto l’interpello (quello di cui parlavamo qualche settimana fa sempre il 236) ma questa interpretazione, che mi piacerebbe, non so dove la tiri fuori.