Modalità di estrazione dei beni dai depositi IVA dal 1° aprile 2017
di Marco PeiroloCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 23 febbraio 2017 si rende necessario riepilogare le modalità di estrazione dei beni dai depositi IVA alla luce delle novità introdotte dalla L. n. 225/2016, di conversione del D.L. n. 193/2016, in vigore il 1° aprile 2017.
Nulla cambierà se i beni sono estratti in dipendenza di una cessione intracomunitaria o all’esportazione, posto che l’estrazione, in continuità con l’attuale disciplina, non comporta l’obbligo di assolvimento dell’imposta, come previsto dall’articolo 50-bis, comma 4, lett. f) e g), del D.L. n. 331/1993. Nello specifico:
- le cessioni di beni con consegna in Stati membri diversi dall’Italia nei confronti di soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini IVA nello Stato membro di destinazione costituiscono cessioni intracomunitarie per le quali deve essere presentato il modello INTRA 1-bis. Tali cessioni rilevano ai fini della formazione del plafond e dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale;
- le cessioni di beni con consegna in Stati non facenti parte dell’Unione europea costituiscono cessioni all’esportazione, anch’esse rilevanti ai fini della formazione del plafond e dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale.
Per le operazioni di cui sopra, qualora il cedente sia un soggetto estero, non identificato o stabilito in Italia, i relativi adempimenti possono essere assolti dal gestore del deposito, in veste di rappresentante fiscale cd. “leggero”, ex articolo 50-bis, comma 7, del D.L. n. 331/1993.
L’attenzione dovrà essere posta sulle operazioni di estrazione in esecuzione di atti di utilizzazione o di commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato, per le quali l’articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 è stato modificato dalla citata L. n. 225/2016.
Per tali operazioni, il proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all’estrazione continuerà ad essere tenuto al pagamento dell’IVA, ma con modalità che dipendono dalla provenienza dei beni precedentemente introdotti nel deposito, che può essere interna, intracomunitaria o extracomunitaria.
Per i beni di origine nazionale, non si applicherà più il meccanismo del reverse charge, essendo previsto il versamento “diretto” dell’imposta da parte del gestore del deposito IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione, con divieto di compensazione “orizzontale”. Il versamento dovrà essere effettuato in nome e per conto del proprietario dei beni, il quale documenta l’operazione con autofattura da annotare esclusivamente nel registro degli acquisti unitamente agli estremi del versamento dell’imposta effettuato dal depositario.
L’estrazione non darà, invece, luogo al pagamento dell’IVA se il proprietario dei beni è un esportatore abituale che decide di avvalersi del plafond disponibile, nel qual caso la dichiarazione d’intento va trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Sul punto si veda la risoluzione AdE 35/E/2017.
Per il mancato versamento dell’imposta si applicherà la sanzione del 30% di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, al cui pagamento sarà tenuto solidalmente anche il gestore del deposito, fermo restando che se l’estrazione sarà effettuata dall’esportatore abituale che abbia presentato la dichiarazione d’intento in assenza dei presupposti troverà applicazione la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta nei confronti del solo esportatore abituale. La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di applicazione dell’imposta sarà valutata ai fini della revoca sia dell’autorizzazione rilasciata per la custodia dei beni in deposito, sia dell’abilitazione a gestire in regime di deposito IVA i magazzini generali, i depositi franchi, i depositi fiscali e quelli doganali.
Per i beni di origine intracomunitaria ed extracomunitaria, anche dal 1° aprile 2017 si applicherà la procedura di inversione contabile in capo al soggetto che estrae.
Per la prima tipologia di beni, introdotti nel deposito IVA in dipendenza di un acquisto intracomunitario che beneficia dell’agevolazione riconosciuta dall’articolo 50-bis, comma 4, lett. a), del D.L. n. 331/1993, il sesto comma dello stesso articolo 50-bis, anche a seguito della riformulazione operata dalla L. n. 225/2016, conferma che il soggetto che procede all’estrazione assolve l’imposta provvedendo all’integrazione della relativa fattura, con l’indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, e all’annotazione della variazione in aumento sia nel registro delle fatture emesse (entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data), sia nel registro degli acquisti (entro il mese successivo a quello dell’estrazione).
Per la seconda tipologia di beni, introdotti nel deposito IVA in esecuzione di un’operazione di immissione in libera pratica che beneficia dell’agevolazione riconosciuta dall’articolo 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993, l’imposta resterà dovuta, anche dal 1° aprile 2017, con il sistema del reverse charge. La novità è rappresentata dall’obbligo, del soggetto che procede all’estrazione, di prestare un’idonea garanzia, secondo le modalità stabilite dall’articolo 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta per la durata di 6 mesi dalla data di estrazione.
Il D.M. 23 febbraio 2017, nel definire il contenuto, le modalità e i casi di prestazione della garanzia, esclude dalla medesima una duplice categoria di soggetti, ovverosia:
- i soggetti che hanno già prestato la garanzia in sede di introduzione dei beni in deposito, come previsto dall’articolo 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993, nonché quelli esonerati da tale obbligo in quanto in possesso della certificazione AEO o perché rientrano nella previsione dell’articolo 90 del D.P.R. n. 43/1973 (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici e ditte di notoria solvibilità);
- i soggetti considerati “virtuosi” in quanto soddisfano specifici requisiti di affidabilità (es. regolarità nella presentazione delle dichiarazioni IVA, nell’esecuzione dei relativi versamenti; assenza di avvisi di rettifica o di accertamento riferiti ad emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; assenza di procedimenti penali-tributari).