Modelli 730 e visto di conformità: novità sul regime sanzionatorio
di Luca MambrinLa L. 26/2019 di conversione al D.L. 4/2019 ha introdotto importanti novità in merito ai controlli sul visto di conformità ai modelli 730, modificando il regime sanzionatorio in caso di rilascio infedele del visto.
In tema di controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, l’articolo 5 D.Lgs. 175/2014 aveva introdotto differenze sostanziali nel regime sanzionatorio, a seconda che il contribuente avesse presentato il modello 730 precompilato direttamente, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente avesse accettato il modello 730 precompilato senza modifiche o con integrazioni o correzioni.
Giova a tal proposito ricordare che, con riferimento al modello 730, possono prospettarsi le seguenti situazioni:
- dichiarazione accettata, presentata senza modifiche direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale: l’articolo 5, comma 1, D.Lgs. 175/2014 esclude il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia dagli enti esterni, fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e ad altre agevolazioni in capo al contribuente;
- dichiarazione presentata con modifiche (che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta) direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale: l’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 175/2014 prevede che, in tale circostanza, non operino le esclusioni di cui al comma precedente, pertanto il controllo formale (sul contribuente) è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione, compresi quelli trasmessi all’Agenzia dagli enti esterni, fermo restando inoltre il controllo sulle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni oltre che i controlli preventivi effettuati in via automatica o mediante verifica dalla documentazione giustificativa (comma 3-bis, articolo 5, D.Lgs. 175/2014);
- dichiarazione presentata con o senza modifiche tramite CAF o professionisti abilitati: l’articolo 5, comma 3 prevede che, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione (anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti all’Agenzia da soggetti terzi indicati nella dichiarazione precompilata), fermo restando, anche in tale circostanza, il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Nella sua nuova formulazione l’articolo 5, comma 3, D.Lgs 175/2014, così come modificato dal D.L. 4/2019, viene previsto che, se dai controlli emergono errori, saranno comunque a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
Pertanto, rispetto al passato, in caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, il professionista abilitato o il CAF non sarà più tenuto a pagare una somma pari all’ imposta e agli interessi, i quali saranno a carico del contribuente, mentre rimarrà a carico dell’intermediario unicamente il pagamento della sanzione.
L’articolo 7-bis D.L. 4/2019 modifica inoltre il regime sanzionatorio per il rilascio infedele del visto di conformità sui modelli 730, disciplinato dall’articolo 39, comma 1, D.Lgs 241/1997.
Nella sua nuova formulazione l’articolo 39, comma 1 prevede che, in caso di rilascio del visto infedele di conformità sulle dichiarazioni 730 presentate con le modalità di cui all’articolo 13 D.M. n. 164/1999, si applica una sanzione pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Se il CAF o il professionista incaricato si accorge di aver rilasciato un visto infedele (al di fuori dei casi di dolo o colpa grave), e sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata, è comunque consentito:
- presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente;
- nel caso in cui il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.
In tali circostanze il CAF o professionista abilitato dovrà versare unicamente la sanzione, mentre il contribuente dovrà versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi: l’articolo 39, comma 1, D.Lgs 241/1997 conferma l’applicazione della sanzione del 30% con la possibilità di riduzione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 472/1997.
Viene infine previsto che la sanzione in esame non può essere oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, D.Lgs. 472/1997, ovvero l’aumento della fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all’accertamento di mediazione e di conciliazione.