31 Gennaio 2019

Modelli dichiarativi e Isa 2019: pubblicati i modelli e le istruzioni

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate nella giornata di ieri, 30 gennaio, i provvedimenti con i quali sono stati approvati:

Sempre con un provvedimento pubblicato nella giornata di ieri è stato inoltre definito il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019.

Con riferimento a quanto appena richiamato, la principale novità è sicuramente rappresentata dagli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale), i quali avranno il compito di sostituire integralmente i parametri e gli studi di settore.

I 175 indici attualmente in vigore sono stati approvati con il D.M. 23.03.2018 e con il D.M. 28.12.2018, e, come noto, troveranno applicazione dal periodo d’imposta 2018, dopo che l’articolo 1, comma 931, L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ne ha rinviato l’applicazione.

Giova a tal proposito ricordare che gli Isa consentiranno al contribuente di verificare il proprio grado di affidabilità fiscale, in base al posizionamento su una scala da 1 a 10. In funzione del grado di affidabilità potranno essere previsti specifici benefici, quali:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 000 euro annui, relativamente all’Iva, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all’Irap,
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui,
  • la non applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 36-decies, secondo periodo, D.L. 138/2011,
  • l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articoli 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, e 54, comma 2, D.P.R. 633/1972)
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva,
  • l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 D.P.R. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Si ricorda, da ultimo, che non devono tuttavia presentare il modello i contribuenti che presentano una o più cause di esclusione, ovvero:

  1. i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  3. i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569. Si sottolinea, tuttavia, che, ai fini del riscontro delle condizioni per l’esclusione, i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito;
  4. i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  5. i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
  6. i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  7. i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘Isa;
  8. gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017;
  9. le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 117/2017;
  10. le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017;
  11. le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  12. i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;
  13. le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.
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