Modelli Intra 2018: i chiarimenti delle Dogane
di Raffaele PellinoArrivano i chiarimenti sulle novità che hanno interessato gli elenchi riepilogativi Intrastat. Così, dopo il provvedimento n. 194409/2017 e la determinazione n. 13799/RU dello scorso 8 febbraio, l’Agenzia delle Dogane – con la Nota n. 18558 del 20 febbraio – cerca di porre rimedio alle incertezze sorte sull’adempimento. Ormai è consuetudine che l’intervento del legislatore volto “alla semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori, allo snellimento delle procedure…”, porti con sé non pochi dubbi applicativi. Ma procediamo per gradi, in modo da analizzare i singoli aspetti oggetto di intervento.
Il primo aspetto su cui occorre focalizzare l’attenzione è la periodicità di presentazione dei modelli Intra.
Sul punto, l’Agenzia delle Dogane ha ribadito che le nuove soglie operano in maniera “indipendente” e che il superamento della soglia per una singola categoria “non incide” sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Altro aspetto di particolare rilevanza riguarda il mutamento della periodicità. Infatti, sebbene per l’articolo 2, comma 4, D.M. 22/02/2010, nel caso in cui la soglia prevista ai fini “statistici” venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata (e, in tal caso, “sono presentati gli elenchi riepilogativi… per i periodi mensili già trascorsi”), nella Nota in esame viene chiarito che la presentazione degli elenchi riepilogativi “relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa”.
Con tale precisazione, l’Agenzia delle Dogane sembra porre in essere un “cambio di rotta”, lasciando cadere l’obbligatoria presentazione degli elenchi riepilogativi prevista anche per i periodi mensili già trascorsi. Non è, tuttavia, chiaro se tale aspetto innovativo sia da riferirsi ai soli Intra 2-bis (a seguito del richiamo all’allegato XI, Titolo III, Sezione 1) o a tutte le casistiche di superamento dei limiti. Sul punto, sarebbe auspicabile un ulteriore chiarimento.
Altre particolarità hanno riguarda i singoli modelli Intrastat.
Per quanto concerne il modello Intra-1bis (cessioni di beni) si ricorda, in primo luogo, che i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi con cadenza “trimestrale” (se l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a 50.000 euro in ciascuno dei 4 trimestri precedenti) presentano il modello Intra ai “soli fini fiscali” e non anche ai fini “statistici”. A partire dai dati di gennaio 2018, l’indicazione dei dati statistici è “facoltativa” anche per i soggetti che presentano detti elenchi con cadenza “mensile” ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intra-UE di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici.
Sempre in merito alla compilazione del modello Intra-1 bis, viene precisato che permane l’obbligo di indicare nei suddetti elenchi riepilogativi “anche i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto delle merci”. Si tratta di un obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, “spedizioni” per un valore superiore ad euro 20.000.000. Ai fini del calcolo della citata soglia concorre l’ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato (ne restano, pertanto, escluse le operazioni triangolari promosse dal soggetto italiano).
Rimane invariato, poi, l’obbligo di indicare il valore statistico anche per i soggetti che non hanno compilato la colonna 4 del Modello Intra (“ammontare delle operazioni in euro”), ipotesi che si verifica, ad esempio, nel caso di operazioni di perfezionamento.
Per quanto riguarda, invece, il modello Intra-2bis (acquisti di beni), l’Agenzia delle Dogane ribadisce che – a partire dai dati di gennaio 2018 – tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite dai soggetti “mensili”, ovvero qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro. La presentazione del modello Intra-2 bis è, invece, facoltativa per tutti i restanti soggetti Iva (diversi da quelli obbligati), con periodicità sia mensile che trimestrale (in tale ultima ipotesi, è richiesta solo la compilazione delle colonne da 1 a 5). Tuttavia – precisa la Nota – considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intracomunitari di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi “arrivano nel territorio italiano”: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia (ad esempio, una operazione triangolare in cui il soggetto italiano è il promotore dell’operazione). Anche per i modelli Intra-2 bis – così come per gli Intra-1bis – permane l’obbligo di indicare negli elenchi riepilogativi i dati relativi il valore statistico, le condizioni di consegna ed il modo di trasporto delle merci, nonché l’obbligo di indicare il valore statistico anche nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 4 del modello.
Per il modello Intra-2 quater (servizi ricevuti) la Nota ribadisce che – a partire dai dati di gennaio 2018- tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite dai soggetti tenuti a presentare gli elenchi su base mensile, ovvero qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE, sia stato, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. La presentazione del modello Intra-2 quater resta, tuttavia, facoltativa per tutti i restanti soggetti Iva, con periodicità sia mensile che trimestrale. Infine, per il modello Intra-1 quater l’Agenzia delle Dogane, nel ribadire che una delle semplificazioni apportate ha riguardato il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto per la classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA) da indicare nel campo “codice servizio” (a 5 cifre invece di 6), ha precisato che “è comunque consentito continuare ad indicare nei suddetti Modelli Intra il codice CPA secondo i 6 caratteri (CPA 2008)”.