Modelli Isa 2020: le Entrate commentano le novità
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella giornata di ieri l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la corposa circolare 16/E/2020, dedicata agli Isa.
Particolare rilievo assumono le precisazioni riguardanti le principali novità della modulistica 2020. Sebbene, infatti, la struttura generale dei modelli risulti sostanzialmente analoga a quella dei modelli approvati per le precedenti annualità, vi sono degli aspetti che è bene comunque tenere in debita considerazione ai fini della corretta compilazione degli stessi.
La principale novità riguarda le attività professionali, alle quali sono dedicati i quadri dei dati contabili G e H: più precisamente, il quadro H è destinato ad accogliere i dati contabili relativi a contribuenti esercenti le attività professionali cui si applicano gli Isa approvati con il decreto 24.12.2019, mentre il quadro G resta tuttora in vigore soltanto per gli Isa delle attività professionali non evoluti.
A differenza del quadro G, il quadro H si presenta con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente identica a quella dei quadri RE: al fine di semplificare l’adempimento, infatti, le istruzioni precisano che nei righi del quadro H devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righi del quadro RE. Pertanto, ad esempio, nel rigo H02 dovrà essere indicato l’importo corrispondente a quello indicato nel rigo RE2, del quadro RE del modello Redditi (per quanto riguarda il modello Redditi PF, il riferimento è alla colonna 2 del rigo RE2).
Anche il quadro F è stato poi interessato da un processo di riduzione delle informazioni: per il periodo d’imposta 2019 risultano infatti eliminati molti righi, relativi ad informazioni diventate non più necessarie ai fini dell’applicazione degli Isa.
Sono state, quindi, ad esempio eliminate tutte le informazioni relative all’indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso. Questa novità, a differenza di quanto prima esposto, riguarda tutti gli Isa attualmente in vigore: tuttavia, con specifico riferimento a quegli Isa che stimano i ricavi al netto dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, l’indicazione dei relativi dati contabili, necessari alla neutralizzazione della componente relativa a tali attività, richiede la compilazione del quadro C “Elementi specifici dell’attività”.
Sono state poi eliminate le informazioni (esistenze iniziali e rimanenze finali) relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’articolo 93 Tuir, che, tuttavia, come visto per gli aggi, possono richiedere la compilazione del quadro C “Elementi specifici dell’attività” degli Isa per le quali risultano essere significative.
Si ricorda, poi, che alcuni modelli Isa richiedono la compilazione del quadro E “Dati per la revisione”, nel quale vanno indicati le ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all’elaborazione degli Isa per le prossime annualità.
Le informazioni indicate nel quadro E, quindi, non sono rilevanti ai fini del calcolo dell’Isa per l’anno di applicazione, ma saranno utilizzate soltanto per adeguare gli Isa per le annualità future.
Tutto quanto appena premesso con riferimento ai modelli, non può inoltre essere ignorato che significative novità hanno interessato anche i dati c.d. “precalcolati”, i quali sono stati sensibilmente ridotti.
Tra le altre si segnala, ad esempio, l’eliminazione delle variabili “numero incarichi risultanti dalla certificazione unica” e “numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica”, ma anche “condizione di lavoro dipendente risultante dalla certificazione unica” e “importo dei compensi percepiti risultanti dalla certificazione unica”.
Tale eliminazione assume particolare rilievo in considerazione degli effetti sui connessi indici di anomalia, i quali risultano, di conseguenza, non più attivi.