Dovevano comunque applicarsi per i crediti trimestrali, anche nel sistema precedente alle recenti modifiche in commento, le regole che imponevano la presentazione del modello F24 per il tramite dei canali ufficiali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), nonché l’attesa di un certo lasso temporale affinché lo stesso modello F24 recante la compensazione orizzontale potesse essere presentato. È stato infatti il D.L. 78/2009 che, aggiungendo al comma 1, lett. a), un periodo all’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997, aveva stabilito che “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui [oggi euro 5.000], può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.”
Del visto di conformità, comunque, ne era già comparsa traccia nei modelli TR a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 175/2014 (il cosiddetto Decreto semplificazioni) che, modificando la disciplina dei rimborsi, ha introdotto la possibilità di apporre il visto di conformità per poter ottenere rimborsi per crediti Iva, anche trimestrali, di importo superiore a 30.000 euro, in alternativa all’obbligo di rendere la relativa garanzia. L’attuale comma 3 dell’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 prevede infatti che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.”
In detto scenario si inseriscono le modifiche apportate dalla legge di conversione all’articolo 3 del D.L. 50/2017 che, con riferimento alla disciplina dei crediti Iva trimestrali, possono essere così sintetizzate:
- estensione dell’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 241/1997 sull’istanza dalla quale emerge il credito anche per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui;
- recupero da parte dell’Ufficio, unitamente ad interessi e sanzioni, dell’ammontare dei crediti trimestrali utilizzati in compensazione orizzontale in violazione delle disposizioni relative all’apposizione del visto di conformità;
- divieto di compensazione per il pagamento delle somme dovute in base agli atti di recupero emessi dall’Ufficio;
- fissazione di un nuovo termine a partire dal quale è possibile procedere all’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale emergente da istanza che reca l’apposizione del visto di conformità (novità che interessa anche i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale).
Con riferimento a tale ultimo punto, infatti, il comma 4-bis dell’articolo 3 del D.L. 50/2017 convertito in legge, modifica il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, al fine di sostituire le parole “a partire dal giorno sedici del mese successivo” con quelle “a partire dal decimo giorno successivo”.
Viene sostanzialmente abbandonato il precedente termine “fisso” per introdurre un termine “mobile” che, verosimilmente, consentirà agli operatori un utilizzo tanto più rapido del credito quanto questi saranno in grado di predisporre e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello TR. Cosicché mentre con le previgenti regole il credito emergente dal modello TR relativo al primo trimestre poteva essere utilizzato in compensazione orizzontale, laddove eccedente le previste soglie, non prima del 16 maggio (posto che la presentazione deve necessariamente avvenire nel mese di aprile), con le nuove regole sarà possibile anticipare anche di parecchi giorni tale momento: si pensi, ad esempio, al contribuente che il prossimo anno sarà in grado di compilare e inviare il modello TR relativo al primo trimestre 2018 il giorno 6 aprile; a partire dal 16 aprile tale soggetto potrà già procedere all’utilizzo in compensazione orizzontale del predetto credito, con un anticipo di un mese rispetto alla vecchia disciplina.
Peraltro, le nuove regole trovano applicazione a partire dalle istanze trimestrali presentate successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione, e quindi, a partire dal 1° luglio 2017 (termine a partire dal quale è possibile presentare il modello TR relativo alle operazioni del secondo trimestre). Pertanto, se il modello TR del secondo trimestre 2017 viene presentato entro oggi, si può utilizzare il credito Iva mergente in compensazione orizzontale in F24, per un importo superiore a 5.000 euro, già dalla scadenza dei pagamenti del 17 luglio 2017 (atteso che il 16 luglio cade di domenica).