10 Maggio 2021

Modello 231 a prevenzione degli illeciti tributari

di Luigi Ferrajoli
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L’articolo 39 D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), e convertito nella L. 157/2019, ha introdotto all’articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 un elenco tassativo di reati fiscali, contemplati dal D.Lgs. 74/2000, da cui discende una responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata novella normativa ha annoverato tra i reati presupposto del menzionato D.Lgs. 231/2001 solo alcuni degli illeciti fiscali previsti e disciplinati dalla Legge Penale Tributaria, in particolare la disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2-bis (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), articolo 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), articolo 8, commi 1 e 2-bis (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), articolo 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) e articolo 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

Successivamente, il D.Lgs. 75/2020 ha nuovamente arricchito il D.Lgs. 231/2001, con l’ulteriore modifica dell’appena introdotto articolo 25-quinquiesdecies e l’introduzione del comma «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»; 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»”.

È stato inoltre previsto, a seguito della modifica apportata all’articolo 25-quinquiesdecies, comma 3, D.Lgs. 231/2001, la possibilità di applicare, oltre alle sanzioni pecuniarie, quelle di tipo interdittivo di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del medesimo Decreto, ossia rispettivamente il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È evidente che, a seguito dell’ampliamento effettuato dal Legislatore con riferimento al novero dei reati, dalla cui commissione discende una responsabilità amministrativa in capo all’ente, è necessario che Modelli Organizzativi in essere vengano integrati con specifici presidi delle aree a rischio reato volti a prevenire qualsivoglia condotta attiva od omissiva idonea ad integrare uno degli illeciti fiscali contemplati dal Decreto.

Sebbene la riforma normativa sia di recente introduzione e, anche in ragione della natura dichiarativa degli illeciti in ambito, non risulti ancora pienamente attuata dalle Corti di merito nazionali, si può ragionevolmente sostenere come essa possa costituire per le società che si doteranno di un Modello Organizzativo o che, più semplicemente, andranno a implementare quello già esistente ed attuato, un efficace strumento per restare indenne, anche in via preventiva, rispetto a qualsivoglia contestazione di illecito fiscale.

A tale conclusione sembra poter condurre la disamina di alcune interessanti pronunce dei Tribunali di merito, con specifico riferimento al livello di influenza dell’adozione dei Modelli Organizzativi rispetto alla sussistenza, ovvero alla permanenza, di esigenze cautelari, tanto di natura personale nei confronti degli amministratori di fatto e di diritto delle società interessate quanto in relazione all’eventuale applicazione di sequestri funzionali alla successiva confisca.

Detto ambito di analisi è reso ancor più ricorrente dal noto inasprimento dei limiti di pena edittali nonché del progressivo ampliamento degli ambiti di operatività dei sequestri a garanzia delle imposte evase, anche tenuto conto dell’estensione alla materia penal tributaria della c.d. confisca allargata.

Al riguardo, basti citare una recente Ordinanza, dello scorso 3 aprile, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Verona ha ritenuto l’adozione di specifici Modelli Organizzativi nonché l’istituzione di organi di controllo esterno rispetto alla governance societaria quali elementi sufficienti ad escludere il pericolo di recidiva di reati fiscali, già contestati agli amministratori dell’azienda, in tal modo statuendo l’insussistenza di esigenze cautelari che potessero legittimare la permanenza delle misure cautelari personali, frattanto applicate ai soggetti apicali della società interessata.