10 Maggio 2021

Modello 231 a prevenzione degli illeciti tributari

di Luigi Ferrajoli
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L’articolo 39 D.L. 124/2019(c.d. Decreto Fiscale), e convertito nella L. 157/2019, ha introdotto all’articolo 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 un elenco tassativo di reati fiscali, contemplati dal D.Lgs. 74/2000, da cui discende una responsabilità amministrativa degli Enti.

La citata novella normativa ha annoverato tra i reati presupposto del menzionato D.Lgs. 231/2001 solo alcuni degli illeciti fiscali previsti e disciplinati dalla Legge Penale Tributaria, in particolare la disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2-bis (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), articolo 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), articolo 8, commi 1 e 2-bis (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), articolo 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) e articolo 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

Successivamente, il D.Lgs. 75/2020 ha nuovamente arricchito il D.Lgs. 231/2001, con l’ulteriore modifica dell’appena introdotto articolo 25-quinquiesdecies e l’introduzione del comma «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»; 2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»”.

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