Modello 770/2019: utili e proventi equiparati
di Federica FurlaniEntro il prossimo 31 ottobre i soggetti che nel 2018 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono compilare i quadri SI e SK del modello 770/2019.
In particolare, nel prospetto degli Utili pagati nell’anno 2018 in qualità di emittente (rigo SI3), le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti a Ires, devono indicare gli utili pagati (non rileva la data di delibera dei dividendi) nel 2018 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA.
Nel prospetto Utili e proventi equiparati (righi da SI4 a SI14) devono essere indicati:
- gli utili da partecipazione o interessi riqualificati dividendi per effetto dell’applicazione della thin capitalization (ex articolo 98 Tuir);
- i proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati (articolo 44, comma 2, lettera a), Tuir);
- gli utili da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (articolo 44, comma 1, lettera f), Tuir),
pagati nel 2018, compresi quelli di fonte estera, assoggettati (righi da SI3 a SI13) o meno (rigo SI14) a ritenuta.
Nel quadro SK, che presenta una struttura analoga a quella della Certificazione degli utili rilasciata ai percettori, vanno invece indicati:
- i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2018, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
- i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lett. a), Tuir, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati;
- i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto;
- i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale e gli utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-terP.R. 600/1973.
Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dallo Stato ed enti pubblici (articolo 74 Tuir).
Per quanto riguarda l’ammontare corrisposto nel 2018, esso va differenziato, come si evince dal prospetto sotto riportato, a seconda dell’esercizio a cui si riferiscono gli utili e i proventi equiparati, sulla base della diversa percentuale di tassazione. In particolare:
- gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 concorrono alla formazione del reddito nella misura del 40%;
- gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 fino all’esercizio in corso al 31.12.2016, nella misura del 49,72%;
- gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 concorrono alla formazione del reddito nella misura del 58,14%.
È importante evidenziare che, a decorrere dalle delibere di distribuzione di dividendi successive a quelli aventi a oggetto l’utile 2016, si considerano distribuiti per primi gli utili formati negli esercizi meno recenti: per primi, quindi, quelli ante 2007.
Inoltre, dagli utili prodotti dal 2018 è stato equiparato il regime di tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate a quello delle partecipazioni non qualificate, detenute da persone fisiche non in regime di impresa, da tempo assoggettate a ritenuta a titolo di imposta del 26% e quindi da non indicare nel quadro SK.
Il quadro generale dal 2018 circa la tassazione dei dividendi, a seconda del soggetto percettore, è pertanto il seguente:
- persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%;
- società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa: tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%);
- società di capitali ed altri soggetti Ires: base imponibile pari al 5% (ovvero, esclusione del 95%).
Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche privati in relazione a partecipazioni qualificate, è tuttavia prevista una disciplina transitoria; continua pertanto a trovare applicazione la previgente disciplina (percentuali di tassazione sopra indicate):
- alle sole riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017;
- a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.