Modello 770: finalmente la proroga
di Cristina Facchetti
Come in ogni thriller che si rispetti, la tensione è rimasta elevata sino all’ultimo minuto, con un comunicato stampa del MEF che ha annunciato la proroga al 19 settembre delle dichiarazioni dei sostituti di imposta (ordinarie e semplificate) alla sera del penultimo giorno di scadenza. Quindi, anche il modello 770 ha svolto il proprio ruolo di attore protagonista, non smentendo la ormai consolidata abitudine di tenere inutilmente in sospeso vicende che potrebbero essere risolte con largo anticipo.
Non vale la pena di stare a questionare sul fatto che sia giusta o necessaria la proroga, sarebbe tempo inutilmente sprecato; casomai, sarebbe bene riflettere sul fatto che sia o meno civile il balletto di affermazioni, smentite, ripensamenti che si sono susseguiti per arrivare, infine, ad un finale che appariva ormai scontato. Ma …. tutto è bene quel che finisce bene!
Ci interessa, invece, verificare cosa determini dal punto di vista tecnico la suddetta proroga. Certamente più tempo a disposizione dei professionisti per “confezionare” le informazioni di riepilogo contenute nel modello, ma la cosa certamente più importante sono le ricadute sul ravvedimento operoso.
Infatti, eventuali violazioni commesse in relazione agli adempimenti del sostituto di imposta nel corso del 2013 possono essere sanate (beneficiando della riduzione delle sanzioni) entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa a tale periodo.
Pertanto, ad esempio, le ritenute trattenute e non versate nel corso del 2013 potranno essere sanate (con la sanzione ridotta del 3,75%) entro il prossimo 19 settembre e non entro il 31 luglio, ovviamente maggiorando le somme dovute degli interessi (conteggiati al 2,5% per ritardi del 2013 e al 1% per ritardi del 2014, visto l’aggiornamento della misura del tasso legale). Per aziende con carenza di liquidità può essere certamente una utile boccata di ossigeno. Chi non dovesse riuscire a completare i pagamenti neppure entro la nuova scadenza, non dovrà far altro che attendere l’avviso di liquidazione (c.d. avviso bonario) ed accontentarsi della sanzione ridotta al 10%.
A fronte del maggior costo, però, potrà beneficiare del pagamento rateale dello stesso avviso bonario, circostanza normalmente gradita dalle aziende.
Ma i vantaggi non si fermano qui, potendo riverberare i loro effetti anche nel comparto penale, dimensione che assume una rilevanza certamente maggiore rispetto a quella delle sanzioni amministrative.
Infatti, l’articolo 10-bis del decreto legislativo 74/2000 prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale 770, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per ammontari superiori a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Con lo slittamento del termine al 19 settembre, dunque, si potrà sperare di recuperare le somme, almeno quelle necessarie a far scendere il debito sotto soglia. Ad esempio, se un soggetto non ha versato 58.000 euro di ritenute, potrà versare entro il 19.09 almeno gli 8.000 euro necessari a portare lo scoperto entro il limite, per evitare la ricaduta penale.
Si badi bene che per tale ultima sanatoria non rileva in alcun modo il ravvedimento operoso, con la conseguenza che, nel caso rappresentato, potendo “spendere” solo 8.000 euro, si dovrà consigliare al proprio cliente di dirottare tutte le somme sul puro capitale, senza versare sanzioni ridotte ed interessi. Si pagherà certamente una maggiore sanzione (appunto, quella del 10%) ma non si avranno problemi di reati tributari.
E, certamente, l’obiettivo raggiunto è più che soddisfacente.