26 Marzo 2024

Modello Eas da inviare entro il prossimo 2.4.2024

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il prossimo 2.4.2024 è l’ultimo giorno utile per (ri)presentare tempestivamente il modello Eas, al fine di comunicare le variazioni dei dati precedentemente trasmessi, intervenute nell’anno 2023. Il termine ordinario del 31.3.2024 cade, infatti, di domenica e il giorno successivo (1.4.2024) è un giorno festivo.

L’invio del modello Eas rappresenta un adempimento tutt’altro che formale per tutti gli enti non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle disposizioni agevolative fiscali previste dall’articolo 148 Tuir, e dall’articolo 4, D.P.R. 633/1972, siccome l’omessa trasmissione ne determina la decadenza, ancorché, a dire il vero, la giurisprudenza ha dimostrato, in alcune circostanze, di non essere allineata con tale linea interpretativa.

Ad esempio, la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 227/1/2021, ha rilevato che la norma di riferimento, ovvero l’articolo 30, D.L. 185/2008, non prevede espressamente la sanzione della decadenza. Ne deriva che, sulla base del principio di legalità (che coinvolge anche il sistema sanzionatorio), non poteva trovare applicazione una penalità inesistente, ossia non contemplata dal Legislatore. Invero, secondo il collegio, nel caso trattato in sentenza, l’omessa trasmissione del modello Eas ha costituito una violazione, ma una violazione meramente formale, dunque non sanzionabile, poiché ininfluente sulla determinazione della base imponibile e sul versamento e non cagionevole di pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.

Si ricorda che, sostanzialmente, i benefici fiscali in questione non sono di poco conto, atteso che consistono nella non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva, di corrispettivi, quote e contributi. In sede di avvio dell’attività, per avvalersi della decommercializzazione fiscale dei proventi, gli enti non commerciali devono presentare il primo modello Eas, entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Ciò detto, sono comunque individuate delle variazioni che di per sé non fanno scattare l’obbligo di inviare il modello Eas. Si tratta delle modifiche riguardanti:

  • i dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sezione “Dati relativi all’ente”), oppure quelli del rappresentante legale (Sezione “Rappresentante legale”), poiché queste sono già state comunicate all’Agenzia delle entrate, tramite il modello AA5/6 (in caso di soggetto non titolare di partita Iva) o il modello AA7/10 (in caso di soggetto titolare di partita Iva);
  • specificatamente i dati contenuti nei seguenti punti della Sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”:
  • il punto 20, in cui vanno indicati gli importi riferiti ai proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità. L’esonero dalla nuova presentazione del modello Eas vale soltanto in caso di variazione degli importi;
  • il punto 21, in cui vanno indicati gli importi dei costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e/o servizi;
  • il punto 23, in cui va indicato l’ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente;
  • il punto 24, in cui va indicato il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso;
  • il punto 30, che accoglie gli importi delle erogazioni liberali ricevute;
  • il punto 31, in cui vanno indicati gli importi dei contributi pubblici ricevuti;
  • il punto 33, in cui va indicato il numero e i giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi.

In risposta all’Interrogazione parlamentare n. 5-09617/2016, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il termine fissato per la presentazione del modello Eas non ha carattere perentorio. Pertanto, la presentazione tardiva del modello non esclude l’ente dal regime agevolato di non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi, bensì determina l’impossibilità di avvalersi del regime di decommercializzazione per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso. Sicché “l’associazione può applicare il … regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello, mentre ne restano escluse quelle compiute antecedentemente alla presentazione del modello Eas”.

Peraltro, l’omessa o tardiva presentazione del modello Eas può essere sanata ex tunc attraverso l’istituto della remissione in bonis (risoluzione n. 110/E/2012). A tal fine, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30.9.2024), si rende necessario:

  • inviare il modello Eas (in caso di omissione);
  • versare contestualmente la sanzione pari a 250 euro con il modello F24 Elide, inserendo il codice tributo “8114” e come “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento.