Modello ENC
di EVOLUTIONIl modello Redditi Enc – Enti non commerciali ed equiparati viene utilizzato dai seguenti soggetti Ires:
- enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) a eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
- società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato;
- curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
Per tale modello, viene prevista la presentazione per via telematica:
- dai contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all’Iva;
- dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
- dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap;
- dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
- dagli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.
I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione presso un ufficio postale.
Per quanto rigurda, invece, i soggetti abilitati alla trasmissione telematica sono:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 241/1997;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti e Caf – imprese;
- i notai;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
Sono previsti specifici obblighi documentali per gli intermediari che trasmetto le dichiarazioni; in particolare, al momento della ricezione del modello già compilato o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’intermediario deve consegnare al contribuente l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione. È importante che dall’impegno risulti la data e la sottoscrizione, in quanto tali dati dovranno risultare anche dalla dichiarazione nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione.
Per i termini del versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi, l’articolo 17 del D.P.R. 435/2001 stabilisce che il saldo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il contribuente è tenuto anche al versamento degli acconti di imposta per l’anno in corso a quello di pagamento. In particolare, gli acconti devono essere versati in due rate, tranne nel caso in cui l’importo del primo non superi € 13, in quanto in questi casi deve essere effettuato in un’unica soluzione. Nell’ipotesi delle due rate, le stesse devono essere versate entro:
- 40%, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente (30 giugno);
- 60%, entro il 30 novembre. Qualora l’importo dell’acconto non superi € 252 può essere eseguito entro interamente entro data.
Qualora il contribuente intenda versare tutto in un’unica rata, deve eseguire il pagamento entro il termine previsto per il saldo relativo all’anno precedente.
I versamenti che scadono il 30 giugno possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo, pagando lo 0,40% a titolo di interessi.
Tuttavia, nel modello Redditi ENC 2018, per dichiarare i redditi del 2017 sono state apportate delle novità, approvate con il Provvedimento AdE del 30.01.2018, n. prot. 24855.