Tuttavia, sempre lo stesso articolo 17, comma 2, D.Lgs. 241/1997, alla lettera h-ter), stabilisce che l’utilizzo del modello F24 possa essere esteso anche ad altri tributi, ragion per cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il D.M. 08.11.2011, ha previsto l’utilizzo del richiamato modello anche per i seguenti pagamenti:
- imposta di registro,
- imposta di bollo,
- imposta ipotecaria,
- imposta catastale,
- accessori, interessi e sanzioni relativi alle richiamate imposte,
- tributi speciali.
Il citato decreto ha tuttavia stabilito che le modalità per l’attuazione delle disposizioni fossero dettate da apposito provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Ed è appunto con il provvedimento prot. n. 18379/2020 del 27.01.2020, che l’utilizzo del modello F24 viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.
Le nuove previsioni si applicheranno a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione) sulla base di quanto previsto dal Tur, ferme restando le modalità di versamento già previste per le somme dovute:
Al fine di consentire l’adeguamento delle procedure e dei sistemi informatici, l’obbligo di adozione del modello F24 è stabilito per gli atti presentati per la registrazione dal 2 marzo 2020.
Fino al 31 agosto 2020, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24.
A partire dal 1° settembre 2020 i versamenti dovranno essere necessariamente effettuati con il modello F24.
Il provvedimento prevede inoltre che, nel periodo transitorio, i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate debbano essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.