Modello Irap 2020: opzione per il metodo da bilancio
di Federica FurlaniEntro il prossimo 30 novembre, termine per la presentazione del modello Irap 2020, le “imprese Irpef” in contabilità ordinaria possono manifestare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo da bilancio, valevole per il triennio 2020-2022.
La determinazione della base imponibile Irap segue regole “naturali” diverse a seconda della tipologia di soggetto passivo:
- società di capitali ed enti commerciali applicano il c.d. metodo da bilancio di cui all’articolo 5 D.Lgs. 446/1997;
- imprese individuali e società di persone applicano il c.d. metodo fiscale di cui all’articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997.
L’articolo 5-bis, comma 2, del citato decreto prevede tuttavia che le ditte individuali e le società di persone che si trovano in regime di contabilità ordinaria:
- per obbligo (superamento dei seguenti limiti di ricavi: 400.000 euro per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi, e 700.000 euro per chi svolge altre attività), o
- per opzione (con vincolo triennale),
possono determinare la base imponibile Irap seguendo le regole dei soggetti Ires, ovvero sulla base dei valori di bilancio, obbligandosi, in tal caso, a mantenere per il periodo di validità dell’opzione la contabilità ordinaria.
Ricordiamo che:
- il c.d. metodo fiscale, metodo naturale per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) e l’unico ammesso per quelle in contabilità semplificata, consiste nel determinare il valore della produzione come differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing, anche finanziari dei beni strumentali, materiali e immateriali. In tal caso, i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali, per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell’imposta personale Irpef;
- il c.d. metodo da bilancio consiste nel determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires, come differenza tra valore della produzione (macroclasse A del conto economico) e costi della produzione (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10, lett. c e d, “Svalutazioni immobilizzazioni e crediti”, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti).
Per entrambe le regole di determinazione della base imponibile Irap, sono indeducibili:
- i costi del personale dipendente e assimilato,
- i compensi dei collaboratori a progetto e degli occasionali e gli utili spettanti agli associati in partecipazione,
- le perdite su crediti,
- la quota interesse dei canoni di leasing,
- l’Imu e la quota di ammortamento del fabbricato riferito al terreno.
È difficile stabilire a priori la convenienza per l’uno o l’altro metodo, considerando oltretutto che l’opzione è preventiva; dipenderà infatti dalle caratteristiche dell’impresa.
A tal proposito si evidenzia che, con il metodo da bilancio sono ad esempio deducibili, senza limitazioni, i costi relativi alle autovetture, le spese telefoniche ed anche gli oneri diversi di gestione (non rilevanti nel caso di determinazione dell’Irap con il metodo fiscale) e rilevano le plus/minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive.
L’opzione per l’applicazione del metodo da bilancio è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera tacitamente rinnovata.
Di conseguenza chi ha esercitato l’opzione per il triennio 2017-2019, in assenza di revoca, continuerà a determinare la base imponibile Irap secondo il metodo da bilancio anche per il triennio 2020-2022 senza necessità di perfezionare alcuna comunicazione.
Anche in caso di revoca dell’opzione, la conseguente determinazione dell’Irap con il metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi a cui seguirà il rinnovo tacito.
Poiché l’opzione o la revoca per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio deve essere esercitata nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione o la revoca, i contribuenti che intendono farlo per il triennio 2020-2022, devono compilare la Sezione VII del quadro IS dedicata alle Opzioni.
In particolare il rigo IS35 va compilato barrando una delle due caselle:
- “opzione” se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2020-2022;
- “revoca” se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2017-2019 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2020-2022.
Si precisa che i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2020, non presentando il modello Irap 2020, possono esercitare comunque l’opzione per il triennio 2020-2022, inviando il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l’Opzione Irap”, barrando la casella del rigo CR11 della Sezione IV.