L’articolo 5-bis, comma 2, del citato decreto prevede tuttavia che le ditte individuali e le società di persone che si trovano in regime di contabilità ordinaria:
- per obbligo (superamento dei seguenti limiti di ricavi: 400.000 euro per chi svolge un’attività di prestazioni di servizi, e 700.000 euro per chi svolge altre attività), o
- per opzione (con vincolo triennale),
possono determinare la base imponibile Irap seguendo le regole dei soggetti Ires, ovvero sulla base dei valori di bilancio, obbligandosi, in tal caso, a mantenere per il periodo di validità dell’opzione la contabilità ordinaria.
Ricordiamo che:
- il c.d. metodo fiscale, metodo naturale per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione) e l’unico ammesso per quelle in contabilità semplificata, consiste nel determinare il valore della produzione come differenza tra la somma dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing, anche finanziari dei beni strumentali, materiali e immateriali. In tal caso, i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di quantificazione, imputazione temporale e classificazione, previste ai fini fiscali, per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell’imposta personale Irpef;
- il c.d. metodo da bilancio consiste nel determinare la base imponibile Irap secondo le regole previste per i soggetti Ires, come differenza tra valore della produzione (macroclasse A del conto economico) e costi della produzione (macroclasse B del conto economico, escluse le voci n. 9 “Costi del personale”, n. 10, lett. c e d, “Svalutazioni immobilizzazioni e crediti”, n. 12 “Accantonamenti per rischi” e n. 13 “Altri accantonamenti).
Per entrambe le regole di determinazione della base imponibile Irap, sono indeducibili:
- i costi del personale dipendente e assimilato,
- i compensi dei collaboratori a progetto e degli occasionali e gli utili spettanti agli associati in partecipazione,
- le perdite su crediti,
- la quota interesse dei canoni di leasing,
- l’Imu e la quota di ammortamento del fabbricato riferito al terreno.
È difficile stabilire a priori la convenienza per l’uno o l’altro metodo, considerando oltretutto che l’opzione è preventiva; dipenderà infatti dalle caratteristiche dell’impresa.
A tal proposito si evidenzia che, con il metodo da bilancio sono ad esempio deducibili, senza limitazioni, i costi relativi alle autovetture, le spese telefoniche ed anche gli oneri diversi di gestione (non rilevanti nel caso di determinazione dell’Irap con il metodo fiscale) e rilevano le plus/minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive.
L’opzione per l’applicazione del metodo da bilancio è irrevocabile per tre periodi di imposta, al termine dei quali si considera tacitamente rinnovata.
Di conseguenza chi ha esercitato l’opzione per il triennio 2017-2019, in assenza di revoca, continuerà a determinare la base imponibile Irap secondo il metodo da bilancio anche per il triennio 2020-2022 senza necessità di perfezionare alcuna comunicazione.
Anche in caso di revoca dell’opzione, la conseguente determinazione dell’Irap con il metodo fiscale avrà durata minima di tre esercizi a cui seguirà il rinnovo tacito.
Poiché l’opzione o la revoca per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio deve essere esercitata nella dichiarazione Irap presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione o la revoca, i contribuenti che intendono farlo per il triennio 2020-2022, devono compilare la Sezione VII del quadro IS dedicata alle Opzioni.
In particolare il rigo IS35 va compilato barrando una delle due caselle:
- “opzione” se si vuole esercitare l’opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2020-2022;
- “revoca” se si intende revocare l’opzione esercitata per il triennio 2017-2019 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2020-2022.

Si precisa che i soggetti che si sono costituiti nel corso del 2020, non presentando il modello Irap 2020, possono esercitare comunque l’opzione per il triennio 2020-2022, inviando il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l’Opzione Irap”, barrando la casella del rigo CR11 della Sezione IV.
