19 Settembre 2019

Modello Isa: il valore dei beni strumentali

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra gli elementi contabili da indicare nel quadro F del modello Isa al fine dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità, il rigo F27 per gli Isa delle imprese e G14 per gli Isa dei lavoratori autonomi, sono riservati all’indicazione del valore dei beni strumentali, materiali e immateriali.

Premesso che vanno esclusi dal computo gli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità, l’avviamento e gli oneri pluriennali, il valore da considerare dipende dalla modalità di acquisizione del bene: in proprietà, in locazione finanziaria, in comodato, etc.

In particolare:

  • per i beni in proprietà, materiali e immateriali, ammortizzabili ai sensi degli articoli 64, 102, 102-bis e 103 Tuir, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, bisogna considera il costo storico (articolo 110, comma 1, Tuir), comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate ante 342/2000;
  • per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, il costo di acquisto sostenuto dal concedente, al netto dell’Iva. Non assume, invece, alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;
  • per i beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria, il valore normale al momento dell’immissione nell’attività;
  • in caso di azienda presa in affitto o usufrutto, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto.

Di conseguenza, i contribuenti che concedono in affitto o usufrutto l’azienda non devono indicare il valore dei beni strumentali mobili dell’azienda affittata o concessa in usufrutto.

Le istruzioni ministeriali al quadro F specificano, tuttavia, che i contribuenti che presentano il modello AG40U, che svolgono le seguenti attività:

  1. “Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione” – 41.10.00;
  2. “Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione” – 42.99.01;
  3. “Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri” – 68.10.00;
  4. “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)” – 68.20.01;
  5. “Affitto di aziende” – 68.20.02;

e che concedono in affitto l’azienda, devono indicare nel rigo F27 il valore dei beni strumentali mobili dell’azienda affittata.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali è, inoltre, necessario:

  • tener conto dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, anche se non rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva;
  • computare le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare, nella misura del 50%, ad eccezione delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che, ai sensi dell’articolo 164, lettera b), Tuir vanno computate nella misura del 20%;
  • tener conto dell’Iva indetraibile nel caso di opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’articolo 36-bis D.P.R. 633/1972 o nel caso di pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’articolo 19-bis D.P.R. 633/1972.

È, infine, possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d’imposta (perché obsoleti, non ancora messi in funzione, …) a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Per i beni strumentali posseduti per una parte dell’anno, il valore va ragguagliato ai giorni di possesso nel periodo di imposta, generalmente di 365 giorni, ma, nel caso di periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, il valore deve essere determinato calcolando il prodotto tra il valore del bene e il rapporto tra i giorni di possesso del bene e i giorni di esercizio dell’attività. Pertanto, nel caso di contribuente con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che ha venduto un bene in data 2 luglio 2018, il relativo valore ai fini Isa sarà determinato rapportando il suo valore, determinato secondo le indicazioni sopra riportate, per il rapporto 183/365.

Il valore dei beni strumentali viene utilizzato, ai fini Isa, per calcolare i seguenti indicatori di anomalia, in grado di segnalare situazioni di incongruenza o disallineamento che poi contribuiscono alla determinazione della media dell’indice sintetico:

  • incidenza degli ammortamenti, dato dal rapporto tra gli ammortamenti e il valore dei beni strumentali (senza considerare in entrambi i valori i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro); se tale indice risulta pari o superiore al 25%, che rappresenta la soglia massima di riferimento, l’indicatore viene applicato e il punteggio assume il valore di 1;
  • incidenza dei beni acquisiti con contratti di locazione finanziaria, dato dal rapporto tra i canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza dei contratti di locazione finanziaria e il valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquistati in dipendenza dei medesimi contratti; se tale indice risulta pari o superiore al 55%, che rappresenta la soglia massima di riferimento, l’indicatore viene applicato e il punteggio assume il valore di 1;
  • assenza del valore dei beni strumentali, pur in presenza di beni indicati nel modello stesso; in tal caso l’indicatore viene applicato e il punteggio assume il valore di 1.
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