2 Maggio 2017

Modello Iva 2017: tardiva presentazione entro il 29 maggio

di EVOLUTION
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In caso di omissioni o violazioni relative ai modelli dichiarativi, le conseguenze in termini di sanzioni cambiano in funzione del tipo di errore e della tempestività della regolarizzazione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia con riferimento al modello Iva 2017, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta nel dettaglio il trattamento sanzionatorio applicabile alla dichiarazione “tardiva” e “integrativa” presentata nei 90 giorni.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2017 relativa all’anno d’imposta 2016 è scaduto lo scorso 28 febbraio, con proroga per “motivi tecnici” al 3 marzo. Superato detto termine il contribuente è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 471/1997.

In particolare, è considerata valida (ossia non “omessa”) la dichiarazione annuale Iva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine e cioè entro il 29/05/2017. In tal caso, è applicabile la sanzione “fissa” da 250 a 2.000 euro prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, a meno che il contribuente, contestualmente alla “tardiva” presentazione del modello Iva 2017 (entro 90 giorni), provveda a sanare la violazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.

In sede di ravvedimento, la sanzione” fissa” per la tardività (pari a 250,00 euro) può essere ridotta a 1/10 (e, quindi a 25,00 euro) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 472/1997.

Nel caso dalla dichiarazione risultino imposte non versate, a queste verranno applicate le sanzioni ordinariamente previste per l’omesso versamento.

Per la “tardiva” dichiarazione, quindi, in sede di ravvedimento operoso, trovano applicazione le seguenti disposizioni sanzionatorie.

IMPOSTE SANZIONI APPLICABILI
Non dovute

si applica la sanzione ridotta pari a 25,00 euro per tardiva presentazione

Dovute

 

si applica la sanzione ridotta di 25,00 euro per tardiva presentazione della dichiarazione nonché la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento operoso dell’omesso versamento, pari a:

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo, entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,50%, entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,67%, entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75%, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è commessa;
  • 4,29%, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa;
  • 5%, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Si ricorda che la sanzione ridotta va versata mediante F24 con il codice tributo8911”.

 

Dichiarazione “integrativa” nei 90 giorni

Con la circolare 42/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la sanzione prevista per la dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’imposta), non è applicabile alla dichiarazione “integrativa” inviata entro i 90 giorni dal termine di presentazione; per questa vale, invece, quella prevista in caso di dichiarazione “inesatta” (sanzione da 250 a 2.000 euro).

Pertanto, se il contribuente ravvede il modello Iva 2017 presentato infedelmente entro il 29/05/2017 (90 giorni dal 28 febbraio), può fruire di un trattamento sanzionatorio favorevole.

In tal caso, ai fini del ravvedimento operoso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a-bis) dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, con riduzione a 1/9 del minimo.

Sul piano operativo occorre quindi presentare la dichiarazione “integrativa”, versare le sanzioni ridotte pari a euro 27,78 (250/9) nonché sanare gli eventuali tardivi versamenti applicando la sanzione del 30% o del 15% ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, pagando gli interessi legali.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
i casi in cui la dichiarazione si considera omessa;
le sanzioni applicabili nelle diverse casistiche riguardanti l’omessa dichiarazione;
le sanzioni applicabili in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre i 90 giorni;
le disposizioni sanzionatorie in caso di dichiarazione inesatta o irregolare;
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