In sede di ravvedimento, la sanzione” fissa” per la tardività (pari a 250,00 euro) può essere ridotta a 1/10 (e, quindi a 25,00 euro) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 472/1997.
Nel caso dalla dichiarazione risultino imposte non versate, a queste verranno applicate le sanzioni ordinariamente previste per l’omesso versamento.
Per la “tardiva” dichiarazione, quindi, in sede di ravvedimento operoso, trovano applicazione le seguenti disposizioni sanzionatorie.
IMPOSTE | SANZIONI APPLICABILI |
Non dovute | si applica la sanzione ridotta pari a 25,00 euro per tardiva presentazione |
Dovute | si applica la sanzione ridotta di 25,00 euro per tardiva presentazione della dichiarazione nonché la sanzione ridotta prevista per il ravvedimento operoso dell’omesso versamento, pari a: - 0,1% per ogni giorno di ritardo, entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,50%, entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1,67%, entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75%, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è commessa;
- 4,29%, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- 5%, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa.
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Si ricorda che la sanzione ridotta va versata mediante F24 con il codice tributo “8911”.
Dichiarazione “integrativa” nei 90 giorni
Con la circolare 42/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la sanzione prevista per la dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’imposta), non è applicabile alla dichiarazione “integrativa” inviata entro i 90 giorni dal termine di presentazione; per questa vale, invece, quella prevista in caso di dichiarazione “inesatta” (sanzione da 250 a 2.000 euro).
Pertanto, se il contribuente ravvede il modello Iva 2017 presentato infedelmente entro il 29/05/2017 (90 giorni dal 28 febbraio), può fruire di un trattamento sanzionatorio favorevole.
In tal caso, ai fini del ravvedimento operoso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a-bis) dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, con riduzione a 1/9 del minimo.
Sul piano operativo occorre quindi presentare la dichiarazione “integrativa”, versare le sanzioni ridotte pari a euro 27,78 (250/9) nonché sanare gli eventuali tardivi versamenti applicando la sanzione del 30% o del 15% ridotta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997, pagando gli interessi legali.