Per quanto concerne il regime sanzionatorio, in via ordinaria, in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.000.
La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui:
- la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita;
- ovvero se, nel medesimo termine, venga effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Inoltre, poichè l’esposta disciplina sanzionatoria è contenuta nell’articolo 11, comma 2-bis e 2-ter, D.Lgs. 471/1997, modificato dal D.L. 193/2016, ed ha quindi natura amministrativo-tributaria, i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare di una riduzione degli importi da versare a titolo di sanzione, tramite l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.
In merito alla regolarizzazione della mancata, irregolare o omessa effettuazione della o delle comunicazioni, oltre al versamento della sanzione:
- bisogna comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/ incompleta/errata, se la regolarizzazione interviene prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- non è previsto l’invio della nuova comunicazione, se la regolarizzazione interviene in sede di dichiarazione annuale Iva.
In relazione a tale ultima ipotesi:
- se con la dichiarazione annuale vengono inviati/integrati/corretti i dati omessi/ incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione precedentemente descritta (eventualmente ridotta);
- se, al contrario, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non vengono sanate, bisogna presentare una dichiarazione annuale integrativa (con versamento sia della sanzione sopra descritta, sia della sanzione di cui all’articolo 5 D.Lgs. 471/1997).
La citata circolare riporta la seguente esemplificazione: in caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. 22.05.2017), qualora il contribuente si ravveda in data:
- 31 luglio 2017, deve assolvere all’obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. abis), D.Lgs. 472/1997);
- 10 settembre 2018, se nella dichiarazione Iva 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997);
- 10 settembre 2018, se nella dichiarazione Iva 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997).
Di conseguenza, nel caso in cui il contribuente scelga di regolarizzare l’omessa, incompleta o errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche in sede dichiarativa, va compilato il relativo quadro VH, nel quale vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”.