16 Aprile 2024

Modello Iva TR I° trimestre in scadenza a fine aprile

di Alessandro Bonuzzi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Entro il prossimo 30.4.2024 deve essere trasmesso il modello Iva TR per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva relativo al primo trimestre 2024.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 38 e dell’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, è possibile richiedere il rimborso, oppure l’utilizzo in compensazione in F24 del credito Iva trimestrale, sempreché:

  • la somma a credito maturata sia di importo superiore a 582,28 euro;
  • con riferimento al singolo trimestre, si verifichi uno dei presupposti individuati dal comma 3, dell’articolo 30, D.P.R. 633/1972.
In particolare, il modello TR – teso alla richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel trimestre di riferimento – può essere presentato dal soggetto passivo Iva, laddove sussista uno dei seguenti requisiti:

  • aliquota media delle operazioni attive, aumentata del 10%, inferiore a quella degli acquisti o importazioni;
  • effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti o importazioni;
  • effettuazione prevalente di operazioni non soggette a Iva per assenza del presupposto territoriale verso soggetti passivi non stabiliti in Italia;
  • contribuente soggetto non residente identificato direttamente in Italia oppure con rappresentante fiscale italiano.

Va, inoltre, tenuto conto che:

  • con riferimento alle richieste di compensazione per importi fino a 5.000 euro, limite riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, l’utilizzo del credito è possibile dopo aver presentato il modello Iva TR, senza che sia necessario il visto di conformità;
  • con riferimento alle richieste di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, limite riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, va apposto il visto di conformità sul modello Iva TR. In tale circostanza, peraltro, l’utilizzo del credito è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza;
  • in caso di richiesta di rimborso per importi fino a 30.000 euro, non è necessario prestare la garanzia, né è dovuta l’apposizione del visto di conformità;
  • in caso di richiesta di rimborso per importi superiori a 30.000 euro da parte di un soggetto “non a rischio”, la somma è erogata, alternativamente, previa prestazione di garanzia oppure con apposizione del visto di conformità sul modello TR corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
  • in caso di richiesta di rimborso per importi superiori a 30.000 euro da parte di un soggetto “a rischio”, la somma è erogata previa prestazione di garanzia;
  • i soggetti passivi Isa che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2022 oppure un “voto” almeno pari a 8,5 come valore medio del biennio 2021-2022, beneficiano dell’esonero dal visto di conformità o della garanzia per importi non superiori a 50.000 euro annui. Tale agevolazione riguarda sia il rimborso del credito Iva dei primi 3 trimestri 2024, sia l’utilizzo del credito Iva infrannuale in compensazione, dovendo però considerare che l’importo dell’esonero, pari a 50.000 euro, è annuo e, quindi, si riferisce alle richieste di rimborso/compensazione effettuate nel corso del 2024.

Il modello Iva TR deve essere trasmesso telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Pertanto, per quanto riguarda il primo trimestre 2024, l’istanza va presentata entro il prossimo 30 aprile 2024.

Infine, si ricorda che il credito trimestrale Iva utilizzato in compensazione in F24 concorre al tetto generale di euro 2.000.000, applicabile alla generalità delle compensazioni dei crediti d’imposta, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, L. 388/2000.