In particolare, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR (in precedenza l’utilizzo in compensazione poteva essere effettuato “a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza”).
Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello minuto del visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.
Presupposti oggettivi
In base al disposto dell’articolo 38-bis, comma 2 del D.P.R. 633/1972 il credito Iva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso o in compensazione dai contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’articolo 30, comma 3:
a) | hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni. |
b) | hanno effettuato operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Si fa presente che tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale (articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972). |
c) | hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell’ammontare totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, si rammenta che: - l’imposta assolta sul corrispettivo relativo all’acquisto, come utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile, non può essere chiesta a rimborso (risoluzione AdE 392/E/2007);
- l’indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni, in caso di acquisto di fabbricati, “deve essere ridotta per l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza” (circolare AdE 8/E/2009).
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d) | hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate: - lavorazioni relative a beni mobili materiali;
- trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi di creditizi, bancari, finanziari e assicurativi (di cui all’articolo 10, comma 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell’Unione europea.
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e) | soggetti non residenti e senza stabile organizzazione, identificazione direttamente in Italia (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972) ovvero con rappresentante fiscale. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30. |
Ai fini della richiesta di rimborso e/o compensazione, occorre tener presente poi che l’istanza si riferisce solo al credito maturato nel trimestre (non può comprendere quello del trimestre precedente).
Contribuente con contabilità presso terzi
I contribuenti che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall’articolo 1 del D.P.R. 100/1998 (ossia, occorre far riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente) sono tenuti a determinare l’eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra:
- l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre di riferimento;
- l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso trimestre.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |