Modello Iva TR: presentazione entro il 31/10
di EVOLUTIONIl modello TR, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica “entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento”, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Occorre, inoltre, segnalare che alla data di invio del modello è connesso l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito in quanto, in generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.
In particolare, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR (in precedenza l’utilizzo in compensazione poteva essere effettuato “a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza”).
Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello minuto del visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.
Presupposti oggettivi
In base al disposto dell’articolo 38-bis, comma 2 del D.P.R. 633/1972 il credito Iva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso o in compensazione dai contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’articolo 30, comma 3:
a) | hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni. |
b) | hanno effettuato operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Si fa presente che tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale (articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972). |
c) |
hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell’ammontare totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, si rammenta che:
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d) |
hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:
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e) | soggetti non residenti e senza stabile organizzazione, identificazione direttamente in Italia (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972) ovvero con rappresentante fiscale. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30. |
Ai fini della richiesta di rimborso e/o compensazione, occorre tener presente poi che l’istanza si riferisce solo al credito maturato nel trimestre (non può comprendere quello del trimestre precedente).
Contribuente con contabilità presso terzi
I contribuenti che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall’articolo 1 del D.P.R. 100/1998 (ossia, occorre far riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente) sono tenuti a determinare l’eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra:
- l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre di riferimento;
- l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso trimestre.
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