9 Ottobre 2017

Modello Iva TR: presentazione entro il 31/10

di EVOLUTION
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Entro il prossimo 31 ottobre i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale” della stessa, devono presentare il modello TR.
Al fine di approfondire gli aspetti principali della scadenza, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza alcuni aspetti generali dell’adempimento.

Il modello TR, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica “entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento”, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre, inoltre, segnalare che alla data di invio del modello è connesso l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito in quanto, in generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.

In particolare, a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR (in precedenza l’utilizzo in compensazione poteva essere effettuato “a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza”).

Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello minuto del visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

Presupposti oggettivi

In base al disposto dell’articolo 38-bis, comma 2 del D.P.R. 633/1972 il credito Iva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso o in compensazione dai contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’articolo 30, comma 3:

a) hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media degli acquisti e delle importazioni.
b) hanno effettuato operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Si fa presente che tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito territoriale (articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972).
c)

hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell’ammontare totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.

Al riguardo, si rammenta che:

  • l’imposta assolta sul corrispettivo relativo all’acquisto, come utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile, non può essere chiesta a rimborso (risoluzione AdE 392/E/2007);
  • l’indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni, in caso di acquisto di fabbricati, “deve essere ridotta per l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza” (circolare AdE 8/E/2009).
d)

hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

  • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
  • trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi di creditizi, bancari, finanziari e assicurativi (di cui all’articolo 10, comma 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell’Unione europea.
 e) soggetti non residenti e senza stabile organizzazione, identificazione direttamente in Italia (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972) ovvero con rappresentante fiscale. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30.

Ai fini della richiesta di rimborso e/o compensazione, occorre tener presente poi che l’istanza si riferisce solo al credito maturato nel trimestre (non può comprendere quello del trimestre precedente).

 

Contribuente con contabilità presso terzi

I contribuenti che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall’articolo 1 del D.P.R. 100/1998 (ossia, occorre far riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente) sono tenuti a determinare l’eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra:

  • l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre di riferimento;
  • l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso trimestre.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: