28 Febbraio 2018

Modello Redditi Enc 2018: debutta il nuovo regime dei dividendi

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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La dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali, modello Redditi ENC 2018 è stata approvata con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2018.

Tra le diverse novità spicca, nel quadro RL, la modifica della percentuale di imponibilità dei dividendi, che è passata dal 77,74% al 100% con riferimento alle somme percepite formate con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

In sostanza, quindi, gli utili percepiti dagli enti non commerciali risultano ora tassati interamente, senza usufruire più, come in passato, di alcuna esclusione.

La novità è stata definita dall’articolo 1, comma 2, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2017.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione del disposto della legge di Stabilità 2016 che ha imposto la rideterminazione delle percentuali a seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Per gli enti non commerciali, però, qualcosa non torna e l’incremento di prelievo sembra giustificato più da ragioni di gettito che di equità fiscale.

Tralasciando, infatti, la circostanza che gli enti non commerciali sono soggetti Ires – e quindi in pratica il dividendo percepito sconta due volte la stessa imposta – l’adeguamento di quest’anno sembra tradursi in una vera e propria stangata senza significative giustificazioni economiche e fiscali. L’obiezione nasce considerando l’evoluzione normativa che, nel tempo, ha riguardato il regime di tassazione dei dividendi degli enti non commerciali.

L’ultima variazione, in ordine di tempo, era stata apportata, con effetto retroattivo, dall’articolo 1, comma 655, L. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), che aveva modificato la lett. q) del comma 1 dell’articolo 4 D.Lgs. 344/2003.

Grazie a questa modifica, la parte imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali era passata dal 5 al 77,74%. In tale occasione, l’aumento era stato giustificato con la necessità di equiparare il prelievo sui dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quello relativo alle persone fisiche. In ogni caso, per compensare la retroattività della disposizione (provvedimento di fine 2014 che modificava il sistema di tassazione degli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio dello stesso anno) era stata prevista l’introduzione di un credito d’imposta pari alla maggiore Ires dovuta, da utilizzarsi in compensazione in tre anni.

A temperamento dell’ultimo aumento, invece, non è stato posto alcun credito d’imposta e gli enti non commerciali possessori di partecipazioni da cui derivano utili (si pensi, ad esempio, al portafoglio azionario delle fondazioni bancarie o a tutti quegli enti che vedono nel ricorso al capitale di rischio una forma di finanziamento per la propria attività istituzionale) sono, di fatto, chiamati a fornire una buona quota di gettito all’Erario.

Dovrebbe fare riflettere come, nel corso dei 13 anni di vita della disposizione, il criterio di tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali si sia sostanzialmente capovolto (da quasi zero a cento). La norma di riferimento, modificata nel corso del tempo, è ancora quella “transitoria” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q) D.Lgs. 344/2003 che, in attesa dell’inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito (la mai realizzata Ire che avrebbe dovuto sostituire l’Irpef), prevedeva inizialmente una tassazione dei proventi al 5%.

La previsione è passata indenne – ed immutata, senza necessità di adeguamento – attraverso il cambio di aliquota Ires (dal 33 al 27,5%) avvenuto dal 2008.

Come visto, poi, un intervento specifico è stato effettuato nel 2015, innalzando la quota imponibile al 77,74% per tutti i dividendi percepiti dagli enti non commerciali, senza distinguere se il provento fosse stato conseguito all’interno dell’attività istituzionale o in quella non istituzionale.

La modifica normativa aveva infatti rimosso la precisazione che riteneva il regime di tassazione applicabile ai dividendi percepiti “anche nell’esercizio di impresa”. Il che aveva fatto sperare che tali proventi risultassero esenti dal prelievo.

Le illusioni erano però cadute quando l’Agenzia delle Entrate nella circolare 6/E/2015 aveva espressamente chiarito che la soppressione dell’inciso “anche nell’esercizio di impresa” non aveva inteso determinare differenti regole di tassazione degli utili.

Nessun alleggerimento del carico fiscale per gli enti, quindi.

La sostanziale, e definitiva, “stretta” nel regime di tassazione, anche per quanto riguarda i dividendi percepiti nell’ambito dell’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale, risulta quest’anno confermata anche dal fatto che nelle istruzioni alla compilazione del quadro RF del modello Redditi 2018, in relazione al rigo RF47 è consentita l’effettuazione della variazione in diminuzione, nella misura pari al 22,26% solo degli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

 

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