Modello Redditi PF 2018: il nuovo quadro NR
di Federica FurlaniUna delle novità del Modello Redditi PF 2018 è l’introduzione del quadro NR – “Nuovi Residenti, opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 24-bis Tuir”; norma, quest’ultima, introdotta dall’articolo 1, comma 152, L. 232/2016, e che disciplina un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir.
Si evidenzia che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017 sono state delineate le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva, e con la circolare AdE 17/E/2017 sono stati forniti i primi chiarimenti in materia.
Possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero i contribuenti che:
- trasferiscano la loro residenza in Italia;
- non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.
L’accesso al regime è consentito “anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR” (circolare AdE 17/E/2017).
L’articolo 24-bis, comma 6, Tuir disciplina l’estensione del regime ai familiari del contribuente. In particolare, su richiesta del soggetto che esercita l’opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell’opzione a uno o più dei familiari di cui all’articolo 433 cod. civ., purché soddisfino le condizioni per l’accesso al regime.
L’opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, Tuir, che stabilisce che “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
Quest’ultima disposizione prevede che un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato. Reciprocamente, ai sensi dell’articolo 165, comma 2, Tuir, un reddito si considera prodotto all’estero soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, Tuir, a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.
Restano quindi esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia, i quali concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente:
- dei redditi prodotti in Italia;
- dei redditi esteri non inclusi nell’opzione;
- di eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione (di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c) Tuir).
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero è invece dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione, che va versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell’articolo 24-bis.
Per quanto riguarda l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione, il Provvedimento dell’8 marzo prevede che, in alternativa alla presentazione dell’istanza di interpello e della relativa check list il contribuente può esercitare l’opzione tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti:
- compilando il quadro NR, che è suddiviso in tre sezioni:
- la Sezione I, dedicata ai dati generali relativi all’esercizio dell’opzione o della revoca, nonché alla cittadinanza e alla residenza, che deve essere sempre compilata al fine di perfezionare l’opzione in dichiarazione e di poter fruire del regime agevolativo nell’anno d’imposta oggetto di dichiarazione o di revocare l’opzione;
- la Sezione II, dedicata alla verifica del presupposto dell’assenza della residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione;
- la Sezione III, dedicata all’ipotesi di estensione dell’opzione da parte del contribuente principale ai propri familiari e va quindi compilata solo nel caso in cui il contribuente intenda optare per l’estensione ai familiari degli effetti dell’opzione, ovvero revocare l’opzione per il familiari.
- conservando la documentazione che andrebbe allegata all’istanza di interpello.
In particolare il contribuente deve conservare e fornire su richiesta dell’Amministrazione la documentazione comprovante gli elementi personali ed economici di collegamento con lo Stato estero di residenza (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia, nonché la documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione del quadro NR è emerso un collegamento con l’Italia e non altrimenti risultanti all’amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).
I redditi prodotti all’estero assoggettati ad imposta sostitutiva non vanno quindi indicati nei relativi quadri di determinazione del reddito del modello Redditi PF.