Modello Redditi: presentazione oltre i termini e correzione di errori
di Federica FurlaniDecorso il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap 2019, che quest’anno era fissato al 2 dicembre, come possiamo rimediare in caso di mancata presentazione della dichiarazione o se scopriamo di aver commesso errori o inadempienze?
Per quanto riguarda la mancata presentazione della dichiarazione nel termine previsto, il contribuente, grazie al ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1, lett. c, D.Lgs 472/1997), entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione, può sanare autonomamente la sua posizione.
Dovrà presentare il modello necessariamente entro il prossimo 2 marzo 2020, senza particolari annotazioni sul frontespizio, e la dichiarazione verrà definita come tardiva, presentata cioè entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, ma valida a tutti gli effetti.
La presentazione della dichiarazione tardiva è soggetta alla sanzione fissa di 250 euro, che può essere ravveduta applicando la riduzione di un decimo, e quindi in misura pari a 25 euro per ciascuna dichiarazione non presentata, da versarsi utilizzando il codice tributo “8911”.
Decorso il termine di 90 giorni la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti omessa, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta, e non è più possibile effettuare la regolarizzazione.
Il ritardo nella trasmissione della dichiarazione può essere tuttavia attribuita al contribuente o all’intermediario, con conseguenze diverse.
Nel primo caso l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ad esempio il 9 dicembre): tale data dovrà essere indicata come “data dell’impegno” sul frontespizio della dichiarazione e l’intermediario dovrà avere cura nell’effettuare poi l’invio. Nel contempo, il contribuente provvederà al versamento della citata sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione presentata in ritardo, che si considererà valida a tutti gli effetti.
Se invece l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione nei termini, ma poi non vi ha provveduto per qualunque motivazione, oltre alla regolarizzazione con pagamento della sanzione da parte del contribuente, l’intermediario deve regolarizzare con autonomo ravvedimento anche la propria violazione di tardiva trasmissione telematica.
In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24 intestato all’intermediario stesso, della sanzione ridotta pari a 25 euro, se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni, pari a 51 euro se presentata tra il trentunesimo e il novantesimo giorno dal termine originario, utilizzando il codice tributo “8924”.
Una volta che la dichiarazione è stata presentata, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è sempre possibile correggere o integrare la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, indicando l’apposito codice nella casella del frontespizio denominata “Dichiarazione integrativa”.
Presupposto fondamentale per poter presentare una dichiarazione integrativa, è che sia stata validamente presentata quella originaria; ai fini del ravvedimento operoso è necessario inoltre distinguere tra dichiarazioni integrative a sfavore presentate entro i primi 90 giorni dalla scadenza e successivamente.
Nell’ambito delle violazioni ravvedute entro i 90 giorni, come chiarito dalla circolare 42/E/2016, vanno distinti gli errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, e quelli rilevabili.
Nel primo caso (per gli errori non rilevabili), la sanzione cui fare riferimento per l’applicazione del ravvedimento operoso è indicata all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, il quale stabilisce che “Se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive o dell’imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000”.
Presentando dunque una dichiarazione integrativa/sostitutiva entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria per correggere in una dichiarazione originaria e validamente presentata nei termini, la sanzione da considerare per l’applicazione del ravvedimento (riduzione pari ad un 1/9 del minimo) è quella che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro.
Di conseguenza il contribuente dovrà presentare la dichiarazione integrativa corretta, versare la sanzione di 27,78 euro e regolarizzare anche l’omesso versamento.
Nella seconda ipotesi, per gli errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione sulla quale quantificare la riduzione da ravvedimento è quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato prevista dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.
Se invece la dichiarazione integrativa viene presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria:
- nel caso di correzione di errori/omissioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, siamo nell’ambito dell’infedele dichiarazione e la sanzione sulla quale andrà quantificata la riduzione da ravvedimento, va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta;
- nel caso di errori rilevabili in sede di controllo automatizzato, la sanzione su cui quantificare eventualmente il ravvedimento è quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato prevista dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997, su cui va sempre considerata la possibilità della riduzione tramite il ravvedimento.
22 Febbraio 2020 a 17:48
Domanda:
La dichiarazione dei redditi tardiva che nei termini doveva essere inviata telematicamente, nel caso il contribuente non abbia gli strumenti per l’invio telematico, puo` inviare la stessa cartacea entro i termini di 90 giorni dalla scadenza, per evitare che la stessa diventi omessa con conseguenti sanzioni anche penali?
Si precisa che e` estremamente difficile trasmettere la tardiva, anche perché i procedimenti per l’invio telematico e i modelli dell’anno precedente non sempre sono disponibili in date postume nel sito dell’Agenzia delle Entrate decorso un certo termine.