Fin da subito si è posta la questione di individuare i soggetti che possono beneficiare del differimento del termine. A tal fine, tenuto conto che la legge collega lo slittamento di 15 giorni all’applicazione della derivazione rafforzata, diventa necessario comprendere quali sono le imprese tenute ad attivare il nuovo meccanismo per la determinazione del reddito.
Al riguardo, l’articolo 83 del Tuirprevede che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dagli OIC valgono, anche in deroga alle disposizioni del Tuir, per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del cod. civ., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.
In assenza di indicazioni da parte delle Autorità, già in sede di prima lettura del combinato disposto dall’articolo 83e dall’articolo 13-bis, è parso ragionevole ritenere che la derivazione rafforzata trovasse applicazione per la generalità delle sole imprese Ires, con l’esclusione però dei soggetti con valori dell’attivo, dei ricavi e dei dipendenti tali da poter essere qualificati come micro-imprese.
Pertanto, sposando tale interpretazione, una società di capitali, che per due esercizi consecutivi non ha superato due dei seguenti limiti:
- 175.000 euro di attivo,
- 350.000 euro di ricavi e
- 5 dipendenti,
essendo una micro-impresa, non è tenuta ad applicare la derivazione rafforzata, ancorché abbia predisposto – per sua scelta – il bilancio 2016 nella forma abbreviata, e, al contempo, non può beneficiare della mini-proroga del termine per la presentazione del modello Redditi e Irap 2017.
Lo stesso doveva valere anche per le società di persone, indipendentemente dal regime di contabilità adottato (contabilità ordinaria o semplificata), per il fatto di non essere tenute a redigere il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.
Peraltro, le società di persone non sono incluse nell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 322/1998, disposizione a cui fa riferimento l’articolo 13-bisnel disporre lo slittamento del termine delle dichiarazioni.
Ciò ha trovato conferma con la pubblicazione del provvedimento dell’11 maggio scorso, che ha modificato – e non modificato – in tal senso i modelli dichiarativi.
In particolare, l’aggiornamento ha comportato l’inserimento nel frontespizio del modello Redditi SC 2017, nel riquadro “Tipo di dichiarazione”, della casella denominata “Art. 13-bis”, la quale “deve essere barrata dai soggetti diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, per i quali, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine … per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, è prorogato di 15 giorni”. Il modello Irap 2017 ha subito la stessa variazione.
Diversamente, la modifica non ha interessato il modello Redditi SP 2017, consacrando l’indirizzo secondo cui le imprese Irpef:
- non sono interessate al principio di derivazione e
- di conseguenza, sono escluse dalla proroga di 15 giorni per la presentazione della dichiarazione dei redditi.