Modello spesometro al debutto con le istruzioni definitive
di Luca CaramaschiA distanza di un mese dalla prima scadenza di presentazione del modello (situazione che già di per sé meriterebbe una ulteriore proroga), l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un nuovo modello di comunicazione polivalente in sostituzione di quello precedentemente allegato al Provvedimento direttoriale del 2.8.2013 con le relative istruzioni alla compilazione.
Inoltre, con riferimento alle comunicazioni delle operazioni da e verso operatori stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata (“black list”) e degli acquisti senza imposta da operatori economici di San Marino, modificando quanto contenuto nelle parte descrittiva del richiamato Provvedimento (che imponeva l’utilizzo obbligatorio del nuovo modello per le operazioni effettuate o annotate dal 1° ottobre 2013), la scheda informativa presente sul sito dell’Agenzia precisa che, per le operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”) e per gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, è possibile utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione. E’ stata in tal senso accolta l’istanza avanzata dalle associazioni di categorie e degli operatori economici.
Andiamo ora di seguito ad analizzare le risposte che le istruzioni hanno dato in relazione ai problemi di compilazione emersi in fase di approvazione del Provv. 2.8.2013, nonché i dubbi ancora in essere.
Scheda carburante: dopo aver affermato che i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante avvalendosi di carte di credito o bancomat, in applicazione della semplificazione riconosciuta con il D.L. 70/2011, sono esonerati dall’indicazione dei dati nel modello (in quanto tale onere compete ai soggetti che emettono tali strumenti), le istruzioni precisano che nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo. Resta però irrisolta la questione (già segnalata) dell’applicazione della disposizione transitoria contenuta nel par. 3.3 del Provv. 2.8.2013 che per le comunicazioni relative agli anni 2012 e 2013 fa comunque valere la soglia di € 3.600 anche in relazione alle fatture emesse “dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/72”.
Operazioni black list: nel nuovo frontespizio viene consentita l’indicazione della periodicità trimestrale di presentazione del modello, non presente nei tracciati di agosto (ancorché le richieste delle associazioni di categoria vadano nel senso dello spostamento alla cadenza annuale). Stante l’unicità delle indicazioni fornite con il Provv. 2.8.2013 viene ora il dubbio se l’esclusione stabilita per le importazioni ed esportazioni prevista per le normali operazioni fosse da estendersi anche alle operazioni black list; sul punto le istruzioni precisano che nel quadro delle operazioni black list vanno le (tutte) operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddetta black list. Un altro dubbio riguardava il fatto se anche gli acquisti da San Marino dovessero confluire nel quadro BL delle operazioni black list (essendo come è noto San Marino un paese a fiscalità privilegiata): le istruzioni sul punto precisano che gli acquisti da San Marino vanno “esclusivamente” comunicate utilizzando l’apposito quadro SE, e quindi pare di capire che nessuna duplicazione di dati deve verificarsi.
Esposizione dei dati analitica o aggregata : precisa il Provv. 2.8.2013 che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata e che l’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione. Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad acquisti da operatori economici sammarinesi, acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli e acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. Non appariva chiaro, quindi, se fosse consentito nei citati casi di comunicazione analitica obbligatoria, indicare le altre operazioni in modalità aggregata. Seppur per un caso diverso (operazioni di noleggio e leasing) le istruzioni precisano che la esposizione in forma aggregata è consentita per le operazioni diverse da noleggio o leasing.
Operazioni legate al turismo: vanno comunicate nel quadro TU le operazioni legate al turismo di importo non inferiore ai 1.000 euro, soglia entro cui è in ogni caso ammesso l’uso del denaro contante, e fino ad un massimo di 15.000 euro: le istruzioni precisano che le operazioni superiori ai 15.000 Euro debbono essere comunicate nei quadri ordinari del modello.
Operazioni in “Reverse charge”: le istruzioni alla compilazione del quadro FR precisano che la casella “reverse charge” va selezionata nelle ipotesi di cui all’art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui all’art. 74 commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) dello stesso decreto. Viene pertanto indirettamente richiamata anche la lettera a-bis del citato comma 6 (reverse charge immobiliare) e quindi pare non si possa sostenere l’esclusione dalla comunicazione per i dati relativi alla cessione di immobili (esonero richiesto a gran voce dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici)
Acquisti di servizi da non residenti : le istruzioni al quadro SE precisano che lo stesso accoglie i dati relativi alle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli articoli da 7bis a 7septies del DPR 633/72. L’ampio richiamo (probabilmente inappropriato per gli articoli 7-sexies e 7-septies) vale a ricomprendere in questo quadro anche gli acquisti di beni in Italia fatturati dal rappresentante fiscale.