Modello Unico SC 2015: l’esercizio delle opzioni tramite il nuovo quadro OP
di Federica FurlaniDal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l’esercizio dell’opzione e il rinnovo relativamente a:
- tonnage tax
- consolidato fiscale
- trasparenza fiscale
sono effettuati direttamente con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione, e non più con le apposite comunicazioni relative ai vari regimi che avevano specifiche scadenze.
Pertanto chi intende aderire ad uno dei regimi sopra indicati a decorrere dal 2015, dovrà comunicarlo nel modello Unico SC 2015, che si è dotato di un nuovo quadro, il quadro OP, dedicato proprio alle comunicazioni per i regimi opzionali.
In particolare il nuovo quadro è suddiviso in tre Sezioni:
- SEZIONE I – OPZIONE PER LA TONNAGE TAX
Gli articoli da 155 a 161 del Tuir prevedono un regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (“tonnage tax”) cui possono accedere i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e d), del Tuir.
La sezione va compilata:
- nel caso di esercizio dell’opzione per il regime di “tonnage tax”;
- nel caso di rinnovo dell’opzione per il regime di “tonnage tax”.
Nel rigo OP1 (“Tipo di comunicazione”) vanno barrate le caselle in funzione della tipologia di comunicazione effettuata, mentrei righi da OP2 a OP5, colonne 1 e 2, vanno compilati indicando il codice fiscale delle società del gruppo per le quali trova applicazione il regime di “tonnage tax” e sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
- SEZIONE II – OPZIONE PER IL CONSOLIDATO NAZIONALE.
Gli articoli 117 e seguenti del Tuir prevedono un regime opzionale per la determinazione di un’unica base imponibile in capo al consolidato.
La sezione II va compilata dalla consolidante per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo;
- il rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo.
Qualora nell’ambito del gruppo ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi, nella presente sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando tutti i soggetti partecipanti al consolidato.
Nella colonna 3 (“Tipo comunicazione”) dei righi da OP6 a OP10 va quindi indicato il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società consolidata, inserendo il codice:
- esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo;
- rinnovo dell’opzione per la tassazione di gruppo;
- conferma della tassazione di gruppo.
Nella colonna 4 (“Esercizio sociale”) va invece indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell’opzione (art. 117, comma 3, del Tuir) l’esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione.
In caso di operazioni straordinarie che non determinano l’interruzione della tassazione di gruppo, in occasione del rinnovo dell’opzione va evidenziato il nuovo assetto organizzativo.
- SEZIONE III – OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE.
Gli articoli 115 e 116 del Tuir prevedono il regime opzionale di imputazione del reddito della società partecipata ai soci in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.
L’opzione ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile.
La sezione III va compilata dalla società trasparente per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;
- il rinnovo dell’opzione per la trasparenza fiscale;
- la conferma del regime di tassazione per trasparenza.
Nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.
Nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir: in particolare va riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.