Modifica su come utilizzare il credito con l’integrativa
di Fabrizio G. PoggianiIl contribuente può presentare una dichiarazione integrativa al solo fine di modificare la scelta già fatta con la precedente dichiarazione in merito all’utilizzo del credito entro un termine ristretto (120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione), passando dal mero rimborso all’utilizzo in compensazione.
La modifica da rimborso a compensazione è prevista dal nuovo comma 8-ter inserito nell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998 dall’articolo 7, comma 2, lettera i), del D.L. 70/2011 (cosiddetto “Decreto sviluppo”).
La norma dispone testualmente che “le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione”.
Per dare attuazione a tale facoltà, è stata introdotta, all’interno del modello Unico, la casella “Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, Dpr 322/98)“, che deve essere barrata solo in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa che modifica l’originaria scelta di utilizzo del credito da rimborso a compensazione, a condizione che la somma non sia stata erogata, anche in parte.
In pratica, viene concessa una nuova possibilità ai contribuenti che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale dei redditi e dell’Irap richiedendo il rimborso dell’eccedenza, maturano la convinzione che il credito vantato sia preferibilmente da usare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Per eseguire la modifica, la dichiarazione originaria deve essere validamente presentata.
Al riguardo, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine ordinario di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Come detto, è possibile eseguire la variazione della scelta con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 120 giorni dalla scadenza ordinaria; quindi, per i soggetti “solari”, entro il 28 gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Ciò vale anche quando la dichiarazione è presentata tardivamente.
Inoltre, la modifica prevede esclusivamente il passaggio dal rimborso alla compensazione e non viceversa.
Ai fini dell’”integrazione” del modello Unico, è necessario modificare la dichiarazione originaria, barrando la casella specifica inserita nel frontespizio e, successivamente, creare il file telematico, procedendo nell’invio, con la relativa e ben nota procedura.
Se la dichiarazione integrativa, oltre alla modifica ex comma 8-ter, contiene anche la correzione di errori e/o omissioni, non deve essere barrata la casella specifica (quella relativa al comma 8-ter), ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni effettuate.
Infine, si ritiene opportuno ricordare che la nuova disciplina sanzionatoria, in vigore dallo scorso 1° gennaio, tiene conto degli atteggiamenti più o meno fraudolenti del contribuente; in tal senso, stabilisce che:
- nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
- diversamente, la sanzione va dal 100% al 200% nel caso – “più grave” – di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute; in questa ipotesi, per il contribuente è preclusa anche la possibilità di definire la propria posizione in maniera agevolata.