18 Dicembre 2013

Modificato il tasso di interesse legale

di Claudio Caldognetto
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Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n.292 del 13.12.2013 il tasso di interesse legale è sceso di 1,5 punti passando dal 2,5% al 1% con decorrenza 1.1.2014.

Nella tabella che segue sono riepilogate le misure del tasso nel corso degli anni:

Dal

Al

Interesse legale

Riferimento normativo

21.04.1942

15.12.1990

5%

Articolo 1284 Codice Civile

16.12.1990

31.12.1996

10%

Legge 26 novembre 1990, n. 353

01.01.1997

31.12.1998

5%

Legge 23 dicembre 1996, n. 662

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

D.M. 10 dicembre 1998

01.01.2001

31.12.2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002

31.12.2003

3%

D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004

31.12.2007

2,5%

D.M. 1 dicembre 2003

01.01.2008

31/12/2009

3%

D.M. 12 dicembre 2007

01/01/2010

31/12/2010

1%

D.M. 4 dicembre 2009

01/01/2011

31/12/2011

1,5%

D.M. 7 dicembre 2010

01/01/2012

31/12/2013

2,5%

D.M. 12 dicembre 2011

01/01/2014

 

1%

D.M. 12 dicembre 2013

La misura del saggio di interesse tocca una serie di problematiche fra le quali:

A) Locazioni

Il deposito cauzionale (massimo tre mensilità di canone) è fruttifero di interessi legali che devono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno (art. 11 e art. 41 L. 392/1978 anche per le locazioni non abitative).

In caso di azienda concedente che ha ricevuto il deposito cauzionale compete l’obbligo di rilevare contabilmente sia gli interessi passivi, che dovrà pagare al conduttore, che quelli attivi che matureranno a proprio credito qualora avesse attivato un deposito bancario a questo scopo. In entrambi i casi l’imputazione avverrà per competenza. Inoltre l’impresa concedente dovrà rilevare il debito per il deposito cauzionale. E’ infatti vietata dal principio contabile n. 22 l’indicazione del deposito ricevuto fra i conti d’ordine. L’impresa conduttrice (inquilino), dovrà, invece, rilevare il credito per cauzioni erogate (BIII2 e non nei Conti d’Ordine), nonché imputare per competenza gli interessi attivi maturati a suo favore per effetto del deposito cauzionale. Si ricorda che è consentito al conduttore di sostituire il deposito cauzionale con una fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo a favore del concedente, purché ciò sia previsto dal contratto di locazione. In tal caso non deve essere fatta alcuna rilevazione di interessi, ma solo la rilevazione nei conti d’ordine della fidejussione prestata come previsto dal principio contabile n. 22

B) Interessi diversi da quelli per ritardati pagamenti di transazioni commerciali

Sia in caso di mora del debitore (art. 1224 Cod. Civ.) che in caso di interessi compensativi (art. 1282 Cod. Civ.), il medesimo deve pagare gli interessi al tasso legale anche se non erano stati previsti o pattuiti precedentemente. Se la misura degli interessi è superiore a quella del saggio legale essa deve essere determinata per iscritto;

C) Ravvedimento operoso

Il D.Lgs. 472/1997 prevede che in caso di ravvedimento operoso per tardivi e omessi versamenti di imposte, oltre alla sanzione amministrativa, sono dovuti anche gli interessi al tasso legale. Ciò comporta che il contribuente che intenda regolarizzare un omesso o insufficiente versamento nel 2014 dovrà calcolare gli interessi del 2,5% fino al 31/12/2013 e dell’1% dal 01/01/2014 fino alla data di effettivo pagamento;

D) Sanzioni civili ridotte dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L.

L’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. attuano una particolare procedura di calcolo delle sanzioni e degli interessi in caso di violazioni contributive. Tale procedura si basa sul TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento U.E.) cui viene aggiunta una maggiorazione. E’ prevista anche la riduzione delle sanzioni così calcolate. Non viene utilizzato il tasso legale, però si deve tener presente che con la circolare n. 158 del 2013 l’Istituto ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il limite massimo della citata riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la riduzione minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”. Il TUR attualmente è dello 0,25% (delibera BCE del 07/11/2013). Per l’I.N.A.I.L. si rimanda alla circolare 54 del 2013.

E) Somme dovute a seguito di cause giudiziarie

In caso di controversie in materia civile, assicurativa e del lavoro sono dovuti gli interessi legali. In particolare per i crediti di lavoro il giudice, in base all’art. 429 C.P.C., deve determinare il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito e gli interessi legali.

F) Versamento di somme dovute in situazioni pre-contenziose ( accertamento con adesione, adesione al PVC, conciliazione giudiziale, ecc.).

G) Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie

La modifica del saggio degli interessi legali ha effetto diretto sul calcolo dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo Unico approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni.

Si ricorda che invece:

  • debiti e crediti tributari, rateizzazione dei versamenti di imposte e rimborsi di imposte hanno proprie e articolate misure di interessi;
  • gli interessi di mora automatici per ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali sono soggetti alla particolare normativa del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, e vengono fissati con un Comunicato del Ministero dell’Economia e Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
  • gli interessi sui finanziamenti erogati dalle imprese ai propri dipendenti costituiscono fringe benefit nella misura del 50% della differenza fra il tasso ufficiale di riferimento (TUR) e il tasso applicato dall’impresa (art. 51, co. 4 lett. B del Tuir);
  • in caso di omessi o ritardati pagamenti di contributi previdenziali all’INPS e di premi assicurativi all’INAIL è dovuto il tasso ufficiale di riferimento (TUR vedi sopra) maggiorato di 5,5 punti.