Modifiche alla riscossione: l’entrata in vigore
di Giovanni ValcarenghiPaolo NoventaTra i decreti della Legge Delega definitivamente pubblicati, riteniamo che quello attinente il sistema della riscossione possa impattare in modo evidente sulla operatività degli studi.
In primis, in quanto tocca istituti oggi largamente diffusi, vista anche la situazione economica, quali la rateazione degli avvisi bonari, delle somme dovute per gli accertamenti con adesione e per le cartelle esattoriali.
In secondo luogo perché ha un ambito applicativo assai diffuso, interessando tanto i privati cittadini (per le cartelle esattoriali), quanto gli operatori IVA.
Infine, in quanto cristallizza concetti già diffusi, ma non del tutto consolidati, come la notifica a mezzo PEC.
Abbiamo già descritto in precedenti interventi le caratteristiche principali delle varie modifiche, ma ci pare ora opportuno soffermarci sul tema della efficacia delle norme, non fosse altro perché il decreto 159 dedica un corposo articolo 15 alle disposizioni transitorie.
Queste ultime, sono costruite come segue:
1) modifiche alle disposizioni sulla sospensione legale della riscossione (vale a dire la possibilità di bloccare le azioni di Equitalia con l’invio di una comunicazione telematica motivata): si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 22-10-2015, data di entrata in vigore del decreto. Un apposito provvedimento stabilirà le regole di invio delle istanze e delle relative disposte e, fino a tale momento, continueranno ad applicarsi le regole pregresse;
2) le nuove regole di rateazione degli avvisi bonari si applicano alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:
- al 31 dicembre 2014, per le somme dovute in conseguenza dei controlli automatici (36-bis);
- al 31 dicembre 2013, per le somme dovute in conseguenza del controllo formale (36-ter);
- al 31 dicembre 2012, per le somme dovute per la tassazione separata da articolo 17 del TUIR;
- al 31 dicembre 2013, per le somme dovute per la tassazione separata da articolo 21 del TUIR;
3) le nuove regole sui pagamenti rateali delle somme dovute per accertamento con adesione e istituti simili del decreto legislativo 218/1997: si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti, alle conciliazioni giudiziali ed alle mediazioni tributarie non ancora perfezionati alla data del 22-10-2015, momento di entrata in vigore del decreto;
4) le nuove regole sulle patologie dei versamenti rateali sugli avvisi bonari e atti di adesione, compreso il tema del lieve inadempimento, si applicano:
a) per le rateazioni sui bonari, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso:
- al 31 dicembre 2014, per i controlli automatizzati;
- al 31 dicembre 2013, per i controlli formali;
- al 31 dicembre 2012, per la tassazione separata da articolo 17 del TUIR;
- al 31 dicembre 2013, per la tassazione separata da articolo 21 del TUIR;
b) per le rateazioni sugli atti di adesione, definizione, conciliazione e mediazione tributaria perfezionati a decorrere dalla data del 22-10-2015;
5) disposizioni sulla rateazione delle cartelle esattoriali, in tema di accesso, atti conservativi e decadenza, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data del 22-10-2015;
6) le disposizioni sulla rateazione delle cartelle esattoriali, in tema di possibile sospensione del pagamento delle rate del piano in connessione ad emissione di provvedimenti di sospensione totale o parziale, nonché di domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data del 22-10-2015 ed ai piani di rateazione in essere alla stessa data.
Questo ginepraio di decorrenze differenziate viene poi arricchito da un comma 7 che, invece, rappresenta l’ennesima sanatoria per il ripescaggio degli insolventi rispetto ai piani di rateazione passati, a testimonianza stessa del fatto che dalla prosecuzione di tali pagamenti dipende, in sostanza, l’equilibrio finanziario di Equitalia.
Infatti, la richiamata norma precisa che:
- le somme iscritte a ruolo non ancora versate,
- oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22-10-2015,
possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili.
In tal caso, ferma restando l’applicazione delle disposizioni ordinarie sulle rateazioni (in quanto compatibili), si prevede una specifica e più restrittiva ipotesi di decadenza del beneficio della rateazione, in quanto “il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione”.
Per la pratica attuazione di tale norma si dovranno ovviamente attendere le istruzioni operative di Equitalia, normalmente veicolate per il tramite delle ormai famigerate “Direttive”, in merito alle quali, al momento di stesura di queste note, non risulta ancora traccia sul sito di Equitalia.
Si tratta di una nuova occasione per guadagnare la posizione di “regolarità” nei confronti degli enti creditori ed, evidentemente, per bloccare le eventuali azioni esecutive che fossero nuovamente riprese dopo la decadenza del precedente piano di rateazione.