Modifiche sostanziali agli oneri documentali in tema di transfer price
di Fabio LanduzziIl Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 23.11.2020 introduce modifiche sostanziali, sia nei contenuti che nelle modalità di predisposizione, alla documentazione che i soggetti residenti o stabiliti in Italia devono predisporre per poter accedere al beneficio premiale della non applicazione delle sanzioni amministrative in caso di contestazioni in materia di prezzi di trasferimento ai sensi dell’articolo 1, comma 6, e dell’articolo 2, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997.
Molto si potrebbe discutere circa la “tempestività” dell’intervento di cui si tratta, il quale viene sì motivato in forza di quanto previsto nel D.M. 14.05.2018 ma:
- da una parte, produce un appesantimento tutt’altro che marginale del set documentale previsto per accedere al beneficio della penalty protection in un periodo, come noto, caratterizzato da una generalizzata situazione di crisi e con le funzioni amministrative delle imprese sottoposte già a significative tensioni;
- dall’altra parte, entra in vigore a partire dal periodo d’imposta in corso alla data della sua pubblicazione, per cui con effetto dalla documentazione relativa all’anno 2020 (per i soggetti “solari”) e quindi senza un periodo di preventivo adattamento (come si avrebbe avuto ove ne fosse stata disposta l’applicazione dal periodo successivo, ossia dall’anno 2021) e per di più con riguardo ad una annualità (il 2020) in cui le analisi in tema di prezzi di trasferimento presentano un livello di complessità straordinariamente elevato per via dell’impatto eccezionale della crisi indotta dalla pandemia da Covid-19, come testimoniato anche dalle recenti pubblicazioni dell’Ocse.
Ciò premesso, vediamo di scorrere le principali novità recate dal Provvedimento:
- sotto il profilo soggettivo, viene meno la distinzione tra “società holding”, “sub-holding” e “impresa controllata” con il sostanziale effetto che ora per tutti i soggetti il set documentale dovrà essere formato dal Masterfile e dalla Documentazione nazionale (mentre nel precedente set, solo le holding e sub-holding erano tenute a dotarsi del Masterfile);
- sempre sotto il profilo soggettivo, cambia la definizione di “piccole e medie imprese” che possono accedere alle semplificazioni di cui al cap. 4 del Provvedimento; ora, sono infatti esclusi da tale categoria i soggetti che controllano o sono controllati da un soggetto che non è qualificabile come “piccola e media impresa” (che, ricordiamo, si qualifica per ricavi o volume d’affari non superiori a 50 milioni di euro per il periodo a cui si riferisce la documentazione);
- per quanto concerne il contenuto della Documentazione nazionale, oltre alla presenza di un diverso dettaglio di dati ed informazioni, si aggiunge un paragrafo (par. 3) dedicato alle “Informazioni finanziarie”; fra queste spicca in modo particolare la richiesta (punto 3.2) dei “prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio (…)”;
- circa il Masterfile, vengono richieste informazioni ulteriori fra le quali emergono: (i) l’illustrazione della catena del valore, per favorire l’identificazione dei fattori di generazione dei profitti del gruppo; (ii) un focus sui beni immateriali e sulle attività di ricerca e sviluppo nel gruppo e la sua disciplina; (iii) un focus sulle attività finanziarie del gruppo, con riferimento alle modalità di finanziamento, ad imprese che svolgono funzioni di finanziamento accentrate, ecc.; (iv) l’elenco e la sintesi degli accordi preventivi (APA e ruling preventivi transfrontalieri sui prezzi di trasferimento) sottoscritti con amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera, con oggettive difficoltà, non di rado, circa la loro accessibilità anche per ragioni di riservatezza talora imposte dalle disposizioni di altri Stati;
- un focus particolare viene posto poi ai servizi a basso valore aggiunto (articolo 7 D.M. 14.05.2018) per i quali è richiesta la predisposizione di un’apposita documentazione che è costituita da: – descrizione dei servizi, indicazione dei beneficiari e delle ragioni della loro prestazione; – copia dei contratti; – valorizzazione delle operazioni con dettaglio dell’aggregato dei costi, del margine di profitto, ecc.; – esplicitazione dei calcoli anche tramite fogli di lavoro.
Non ultimo, il Provvedimento prevede che il set documentale debba essere firmato dal legale rappresentante (o da un suo delegato) mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento della documentazione stessa.