Molti (poco chiari) pignoramenti – parte II
di Massimiliano TasiniLa settimana scorsa è stato analizzato il comma 1 dell’articolo 72-bis D.P.R 602/1973, nel testo vigente dal 22 giugno 2013 quale risultante dopo le modifiche apportate dall’articolo 52, comma 1, lett. e), D.L. 69/2013. Tale norma riguarda l’istituto del pignoramento di crediti presso terzi; nel proseguo verranno esaminati i successivi commi 1-bis e 2.
Il comma 1-bis è sul piano pratico poco rilevante, limitandosi a dettare una disposizione di favore, stabilendo che l’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’Agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.
A proposito di procedimento, si segnala che secondo la sentenza della Cassazione civile 18-11-2014, n. 24541, l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex articolo 72-bis è valido anche se privo della sottoscrizione del dipendente che lo ha redatto, purché rechi l’indicazione a stampa dello stesso Agente della riscossione, sì da essere inequivocabilmente riferibile a quest’ultimo, quale titolare del potere di procedere ad espropriazione forzata per conto dell’ente impositore.
Il comma 2 stabilisce invece che, nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento da parte del terzo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2: si procede dunque, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del cpc.
Può darsi che il terzo adempia, ma che il pignoramento sia incapiente; tale ipotesi è stata affrontata dalla sentenza della Cassazione civile 13-02-2015, n. 2857, che ha precisato che, qualora l’ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibile, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell’ordine tiene luogo dell’assegnazione del credito pignorato, anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive, permanendo la legittimazione dell’Agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato.
Molto interessante è anche la questione del rapporto tra pignoramento presso terzi e sequestro per equivalente, atteso che la vigente normativa non prevede alcuna disposizione di coordinamento. Nondimeno, secondo la sentenza della Cassazione penale 08-01-2014, n. 6635, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all’imposta evasa non può essere mantenuto qualora, a seguito di procedura ex articolo 72-bis, il debito di imposta sia stato integralmente adempiuto dal terzo debitore in luogo del contribuente effettivamente obbligato verso l’Amministrazione finanziaria, posto che, per effetto di questa operazione solutoria, non residua all’indagato alcun indebito arricchimento o vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa.
Da ultimo, in materia di procedure concorsuali, si segnala che secondo la sentenza della Cassazione civile 04-10-2011, n. 20294, in caso di ordine di pagamento diretto al terzo debitore, intimato per credito tributario ai sensi dell’articolo 72-bis, D.P.R. n. 602/1973 il debitore in liquidazione coatta amministrativa può far valere con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione il divieto di azioni esecutive individuali.