22 Dicembre 2014

Momento di effettuazione dei servizi generici

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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In deroga alla regola generale secondo cui le
prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo, l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 prevede
regole specifiche per i servizi generici di cui all’art. 7-
ter del medesimo D.P.R. n. 633/1972
scambiati con controparti
soggetti passivi stabiliti in altro Stato (per tali servizi la territorialità ai fini Iva è stabilita nel Paese del committente). Tale modifica è stata apportata a suo tempo (dal 17 marzo 2012) dall’art. 8, comma 2, lett. a), n. 2), della Legge n. 217/2011 (Legge Comunitaria 2010) che è intervenuta modificando l’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che “
in deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime”. In sostanza il
momento di effettuazione delle prestazioni di servizi
passa dal pagamento all’ultimazione, rendendo in tal modo conforme la disciplina interna ai principi comunitari recati della direttiva 2008/117/CE. Le
prestazioni di servizi “generiche” (articolo 7-ter) rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e quelle rese da un prestatore italiano a un soggetto passivo non stabilito nel Paese, si considerano effettuate:
  • quale regola generale, nel momento in cui sono ultimate;
  • se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
  • se rese in modo continuativo e con durata ultrannuale, al termine di ciascun anno solare, finché non concluse.
Da ciò deriva che
per le prestazioni generiche il momento impositivo è anticipato solo in dipendenza del pagamento (e non anche in ipotesi di emissione anticipata della fattura), per cui se anteriormente al momento di ultimazione della prestazione (ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi, per i servizi continuativi), è pagato in tutto o in parte il corrispettivo,
l’operazione si considera effettuata alla data di pagamento del corrispettivo. Si tratta di un criterio di determinazione dell’effettuazione dei servizi internazionali che innova in modo radicale il tradizionale impianto dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, che rimane valido per i rapporti interni e per le prestazioni non generiche, imponendo a imprese e professionisti di rivedere prassi ormai consolidate. Il
momento di effettuazione dei servizi è collegato, in via ordinaria, al pagamento del corrispettivo da parte del committente. Ciò in virtù di una deroga di cui si avvale l’Italia rispetto alla regola generale comunitaria che, invece, vuole la
prevalenza dell’ultimazione della prestazione. Occorrerà, quindi, abituarsi al monitoraggio dei rapporti di carattere periodico o continuativo, da fatturare alla data di maturazione dei corrispettivi pattuiti contrattualmente, sia pure in mancanza dell’effettivo pagamento. Sicché, se alle scadenze concordate non si riceve la fattura, entro il tempo concesso dall’articolo 46, comma 5 del D.L. n. 331/19193 (secondo mese successivo all’effettuazione), diventa necessario
procedere all’emissione dell’autofattura di regolarizzazione. A corollario della suddetta modifica, l’art. 8 della Legge n. 217/2011 interviene modificando l’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, aggiungendo il seguente periodo: “
N
el caso delle
prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter
rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni”. In buona sostanza, a seguito delle descritte modifiche l’applicazione del tributo ad opera del cessionario o committente nazionale avviene con
l’integrazione della fattura ricevuta dal soggetto comunitario (resta invece fermo l’obbligo di emissione dell’autofattura se il prestatore è stabilito in un Paese extraUe).
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