3 Ottobre 2016

Il momento impositivo per le agenzie di viaggio

di Leonardo Pietrobon
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Coordinando quanto stabilito dall’articolo 74-ter, comma 7, D.P.R. 633/1972 e dall’articolo 1, comma 6, del D.M. 340/1999 le operazioni poste in essere dalle agenzie di viaggio si considerano effettuate rispettivamente:

  1. all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo;
  2. ovvero, se anteriore, con l’inizio del viaggio o del soggiorno, che coincide con il momento in cui viene effettuata la prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore (es. trasporto, alloggio, somministrazione di pasti e bevande, ecc.).

Stabilita tale regola di carattere generale le situazioni che si possono presentare non sono del tutto uniformi, bensì è del tutto frequente che accanto ad un’operazione con un unico committente si presenti un’operazione con un committente plurimo, con inevitabili risvolti anche dal punto di vista del momento impositivo ai fini Iva. Di conseguenza, si rende necessario distinguere tali ipotesi al fine di individuare in modo corretto il momento di rilevanza delle diverse operazioni.

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Il regime Iva delle agenzie di viaggio
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