Monitoraggio degli investimenti in beni strumentali prenotati nel 2021
di Clara PolletSimone DimitriLa “prenotazione” del credito di imposta con le aliquote del 2021 riguarda gli investimenti in beni strumentali per i quali entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (articolo 1, comma 1056, L. 178/2020).
La consegna del bene dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Il termine è stato così prorogato, rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2022, dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Con riferimento agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, per la determinazione del credito d’imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Ai fini della “prenotazione” del credito di imposta con le aliquote del 2021, è considerata valida la consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo con estensione temporale al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 sia stato sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Tali prenotazioni dovranno essere segnalate, per la prima volta, nel quadro RU del modello Redditi, con riferimento all’anno di prenotazione.
Le istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi SC 2022 per i redditi 2021 richiamano l’attenzione sul punto.
Ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella sezione RU vanno indicati, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, anche i dati degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione per l’anno 2021.
In particolare, nel Rigo RU5 occorre indicare, nella colonna 2, l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2021) ed entro il 31 dicembre 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. Tale importo dovrà essere riportato anche nel rigo RU12 nel totale da riportare nell’anno successivo.
Inoltre, nella sezione IV, va compilato il rigo RU140 nel quale sono indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione 2021 ed entro il 31 dicembre 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.
Questa attività di monitoraggio si affianca alle comunicazioni (previste dal D.M. 06.10.2021) che devono essere trasmesse al Mise tramite la pec benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti 4.0. Nella comunicazione occorre indicare la tipologia di investimento effettuata e altre forme di agevolazione di cui eventualmente l’impresa ha usufruito (iperammortamenti, innovation manager, tipologie di tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 collegate agli investimenti).
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “prenotati” nell’anno 2021 è infine utilizzabile, secondo le ordinarie regole, esclusivamente in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:
- dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti non 4.0 di cui ai commi 1054 e 1055, dell’articolo 1 L. 178/2020, ovvero
- a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0 di cui ai commi 1056, 1057, 1057-bis, 1058, 1058-bis, 1058-ter dell’articolo 1 L. 178/2020.
Tale anno di riferimento è riportato nel modello F24 nel momento di utilizzo, nella forma AAAA.
In caso di ritardo nell’interconnessione l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (risposta 71/E/2022).
Nel caso in cui la quota annuale di credito di imposta – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno (circolare 9/E/2021 e risposta 602/E/2021).
15 Marzo 2022 a 14:41
Ma perché utilizzate termini inappropriati che generano solo confusione? mi riferisco specificamente alla asserita necessità di stipula entro il 31.12.2021 del contratto di leasing per poter beneficiare del credito 4.0 nella misura prevista per l’anno 2021 (…Ai fini della “prenotazione” del credito di imposta con le aliquote del 2021, è considerata valida la consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo con estensione temporale al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 sia stato sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore) nonché all’inciso “…le comunicazioni (previste dal D.M. 06.10.2021) che devono essere trasmesse al Mise”. Circa la questione degli investimenti mediante leasing vi segnalo la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 132/E del 24/10/2017 all’epoca emessa per il regime iper e super ammortamento e sicuramente mutuabile anche nel caso di credito 4.0 nonchè quanto testualmente riportato nel da voi citato D.M. 06.10.2021 al comma 5 dell’articolo 1 “L’invio del modello di comunicazione approvato con il presente decreto non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. L’eventuale mancato invio del modello non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa”.
Scrivete su una rivista tecnica specializzata destinata a tecnici specializzati quindi vi invito ad utilizzare terminologia tecnica specializzata.
15 Marzo 2022 a 20:55
Il caso citato dal gentile lettore RM 132/E/2017 è un caso particolare in cui un investitore, dopo aver effettuato l’ordine e aver versato al fornitore un acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione del bene entro fine anno, decide, successivamente a tale data, ad esempio oggi, di acquisire il bene tramite contratto di leasing. Si ritiene che non sia la regola ma sia appunto un caso particolare trattato dall’agenzia delle entrate. Non tutti i contratti di leasing si trasformano dopo aver versato un acconto al fornitore. Sicuramente la risoluzione citata, accolta con favore da molte aziende e dagli addetti ai lavori, non ha nulla a che vedere con lo spirito e la comprensione dell’articolo.
Si vuole porre l’accento sull’adempimento dichiarativo. Ci viene richiesto per la prima volta di segnalare semplici “prenotazioni di investimenti” che non hanno nulla a che vedere con il periodo di imposta di riferimento. L’attenzione si è poi spostata sul conseguente utilizzo in compensazione che prescinde dal “totale” indicato nel rigo RU12 della dichiarazione dei redditi. Una non corretta considerazione dei presupposti di utilizzo del credito di imposta potrebbe indurre in errore sanzionabile.
Per quanto riguarda la richiesta di monitoraggio, questa è presente nella stessa legge: “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.” articolo 1, comma 1059, Legge 178/2020.
Il monitoraggio (in dichiarazione dei redditi e con comunicazione pec) è previsto come adempimento non come facoltà, seppur a titolo “informativo”. Sicuramente l’invio del dato non è presupposto di applicazione dell’agevolazione così come il mancato invio non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria della corretta applicazione del credito di imposta.”
22 Marzo 2022 a 9:06
Nell’articolo è scritto che “Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “prenotati” nell’anno 2021 è infine utilizzabile, secondo le ordinarie regole, esclusivamente in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo”; tuttavia l’art.20 D.L. 73/2021 non aveva modificato questa regola in modo che i soggetti con volume di ricavi comprensivi o superiori a 5 milioni di euro possono utilizzare in compensazione in un’unica quota annuale ?
Grazie
22 Marzo 2022 a 18:18
L’articolo 1, comma 1059, Legge 178/2020 ed il comma 1059-bis introdotto dall’articolo 20, D.L. 73/2021, per l’utilizzo in compensazione in un’unica quota annuale del credito di imposta, fanno riferimento agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021.