Monitoraggio dei consumi energetici tra iper e super ammortamento
di Clara PolletSimone DimitriTra gli investimenti che nel 2019 possono usufruire dell’iper ammortamento, con maggiorazione del 170% fino a un massimo di spesa di 2.500.000 euro, rientrano i sistemi di monitoraggio dei consumi energetici.
L’elenco dei beni che possono beneficiare dell’agevolazione è fornito nell’allegato A della L. 232/2016 e si articola su tre linee di azione:
- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti,
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità,
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.
I componenti, i sistemi e le soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni rientrano nel secondo gruppo (sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità).
Come specificato nella circolare AdE 4/E/2017, paragrafo 12, questa voce di spesa si riferisce a quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo, basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi, in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid).
Sono invece escluse dall’iper ammortamento le soluzioni finalizzate alla produzione di energia quali, ad esempio, sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non (tali interventi possono eventualmente beneficiare delle misure di favore per l’efficienza energetica).
Ai fini dell’agevolazione in commento, è necessario che tali sistemi esercitino contestualmente le tre funzioni di gestione, utilizzo e monitoraggio mentre è sufficiente che intervengano su una sola delle due tipologie di consumi (energetici o idrici). Per quanto concerne invece la riduzione di emissioni, il sistema deve intervenire direttamente sul processo nel caso di derive.
I componenti devono avere un’intelligenza locale (e quindi sensori, dispositivi etc.) oppure devono essere parte di un sistema simile a quello sopradescritto. Per esempio, una semplice valvola o vite sono componenti, ma non sono intelligenti e dunque possono essere agevolate, solo se inserite in un sistema in grado di effettuare gestione/utilizzo/monitoraggio efficiente (Faq del Mise 19 maggio 2017).
Si segnala, inoltre, che la circolare Mise del 23 maggio 2018 n. 177355 ha fornito ulteriori precisazioni circa i sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione.
Tali sistemi, ancorché funzionali in senso ampio al risparmio dell’energia elettrica, non possono considerarsi ammissibili all’iper ammortamento, in quanto nell’ambito della voce in questione rientrano solo “quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo”; pertanto, tra i componenti e sistemi 4.0 non possono includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto.
Fattispecie distinta è l’ipotesi in cui, in relazione allo specifico processo produttivo dell’impresa, l’impianto di illuminazione si configuri come impianto tecnico di produzione e non come impianto generale di fabbrica o stabilimento o comunque dell’immobile in cui è svolta l’attività; può essere il caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre per stimolare la crescita delle piante agendo sui processi fotosintetici, prolungando in tal modo la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale.
Si ricorda, infine, che i sistemi per assicurare la qualità e la sostenibilità devono soddisfare il requisito dell’interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso”, è necessario e sufficiente che:
- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
La caratteristica dell’interconnessione deve risultare da apposita perizia, obbligatoria se il valore dell’investimento supera 500.000 euro, oppure da dichiarazione resa dal legale rappresentante se l’investimento è di valore inferiore a tale cifra.
Le componenti impiantistiche escluse dall’iper ammortamento per carenza del requisito dell’interconnessione possono eventualmente beneficiare del super ammortamento reintrodotto dal Decreto Crescita (articolo 1 D.L. 34/2019), con una maggiorazione del 30% per gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 in beni strumentali nuovi.