28 Aprile 2014

Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari in chiaro

di Nicola Fasano
Scarica in PDF

Via libera a modalità e termini della nuova comunicazione che gli intermediari finanziari dovranno trasmettere all’amministrazione finanziaria ai fini del monitoraggio fiscale relativo alle operazioni di trasferimento di mezzi di pagamento da e verso l’estero per importi pari o superiori a 15.000 euro.

Con il Provvedimento Prot. 2014/58231 è stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 1 del “nuovo” d.l. 167/1990 (come modificato dalla Legge europea n. 97/2013).

La comunicazione riguarda le operazioni da e verso l’estero relative all’anno 2014 e dovrà essere trasmessa, a partire dal 2015, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Mod. 770) utilizzando il canale SID, secondo i tracciati record e il relativo software di comunicazione che sarà messo a punto dalle Entrate entro il 31 marzo 2015.

Sotto il profilo soggettivo sono tenuti ad inviare la comunicazione: Banche, poste italiane, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, Sicav, assicurazioni, agenti di cambio, società di riscossione tributi, intermediari finanziari iscritti nell’albo ai sensi dell’art. 106 del TUB, società fiduciarie, succursali dei predetti soggetti aventi sede legale in uno Stato estero, insediate in Italia, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fiduciarie, cambiavalute, e altri soggetti individuati dal Testo Unico Bancario.

Sono tenuti alla comunicazione gli operatori finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, i quali sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni, oggetto di registrazione nell’Archivio Unico Informatico (AUI), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 231/2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, anche non residenti in Italia. Il nuovo articolo 1 del citato d.l. n. 167/1990 allinea, pertanto, la disciplina in tema di monitoraggio alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231/2007, eliminando il precedente obbligo di comunicazione (che, fra l’altro, fissava la soglia minima di 10.000 euro) e sostituendolo con la comunicazione di tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro. Ai fini del raggiungimento di tale limite rilevano anche le operazioni che, pur essendo singolarmente inferiori alla soglia di 15.000, appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione “frazionata” che, complessivamente, è pari almeno a 15.000 euro.

Sotto il profilo oggettivo, va evidenziato che sono mezzi di pagamento che rientrano nel perimetro della comunicazione: denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Gli elementi informativi dei trasferimenti da o verso l’estero da comunicare, secondo quanto stabilito dal Provvedimento in esame, sono:

  • la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione;
  • l’eventuale rapporto continuativo movimentato, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;
  • in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento.
  • in relazione ai clienti del soggetto obbligato alla comunicazione, i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
  • qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle varie causali, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato.

Le causali da riportare nella comunicazione sono quelle indicate nell’allegato n. 1 del Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell’archivio unico informatico e riportate nell’allegato 1 del Provvedimento di ieri.

Per l’anno di imposta 2013, infine, è espressamente previsto che resta confermata la previgente procedura di comunicazione regolata dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003

E’ appena il caso di osservare peraltro che, in ogni caso, l’ambito della comunicazione in esame seppur rientrante nella disciplina del monitoraggio fiscale, si discosta notevolmente dagli obblighi di segnalazione nel quadro RW da parte del titolare effettivo delle attività estere, in primo luogo con riferimento alla nozione stessa di “titolare effettivo” oltremodo ampliata (si pensi all’effetto “demoltiplicativo” o alla rilevanza delle partecipazioni detenute anche dai familiari), ai fini della compilazione dell’RW, dalla circolare 38/E/2013 dell’Agenzia delle entrate rispetto a quella strettamente intesa nel campo dell’antiriciclaggio secondo le disposizioni del d. lgs. 231/2007 che rappresentano invece il parametro per le comunicazioni degli intermediari. Differenze che si colgono anche dal punto di vista oggettivo laddove nell’RW non è più prevista l’indicazione dei trasferimenti (segnalati, appunto, solo dagli intermediari) né una soglia minima di rilevanza degli investimenti esteri, ad eccezione di conti e depositi. In definitiva le informazioni trasmesse dagli intermediari all’amministrazione finanziaria non saranno agevolmente “sovrapponibili” rispetto a quelle che risulteranno nel quadro RW compilato dall’interessato.