26 Gennaio 2017

Monitoraggio e voluntary: chi ha pagato le sanzioni guarda al rimborso

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Il Fisco italiano non si smentisce e ad ogni occasione valida ribadisce il noto motto “chi tardi arriva meglio alloggia”, tradotto in termini pratici con l’altrettanto nota massima che a pagare (e a fare gli adempimenti) c’è sempre tempo, posto che è abitudine del bel paese introdurre norme di sanatoria di vario tipo. In questi giorni impazza ad esempio la rottamazione delle cartelle esattoriali, riferite ai ruoli in carico all’Agente della riscossione. Giusto per apprezzare l’ingiustizia di fondo della norma, si immagini la situazione di due soci che hanno subito la rettifica del reddito di partecipazione. Entrambi aderiscono agli accertamenti e iniziano a pagare la relativa rateazione. Il primo socio è ligio al dovere, paga sempre e dunque esaurisce il suo debito con il Fisco, corrispondendo tra l’altro la sanzione nella misura ridotta di 1/3. Il secondo socio, dopo la prima rata, ci ripensa e non paga oltre. Decade dalla rateazione e vede passare le rate residue all’Agente della riscossione, con una maggiorazione sanzionatoria del 45%. Ebbene oggi, mentre nei confronti del primo vale l’altro noto motto “chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato” (sembra che il legislatore fiscale voglia essere utile per tutti i proverbi conosciuti in Italia), il secondo socio si ritrova a rottamare senza pagare le sanzioni, non solo quelle maggiorate del 45%, ma anche quelle oggetto di adesione nella misura di 1/3, con buona pace della equità della sistema fiscale.

Gli esempi potrebbero essere numerosi, ma la “perla” aggiunta in materia di voluntary è davvero notevole. Chi scrive ritiene che anche la nuova voluntary sarà occasione di conferma per ribadire che è sempre meglio attendere che invece affrettarsi ad adempiere: non resterei meravigliato nello scoprire, ad esempio, che a breve diranno in via interpretativa o normativa che dalle imposte dovute per la nuova voluntary possono scomputarsi i crediti per quelle pagate all’estero.

Nel frattempo il legislatore ha già dimostrato di avere riguardo alla (in)equità tra i contribuenti. La norma è contenuta nell’articolo 7, comma 2, del D.L. 193/2016, con aggiunta effettuata in sede di conversione in legge e recita quanto segue: “per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del D.L. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall’articolo 1, comma 1, della L. 186/2014, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

In termini pratici la disposizione afferma che tutti coloro che si sono avvalsi della voluntary disclosure e che non hanno effettuato il monitoraggio fiscale negli anni successivi (di fatto, in Unico 2015 per l’anno 2014 e in Unico 2016 per l’anno 2015), possono provvedervi, entro 60 giorni dal 3 dicembre 2016, senza essere esposti alle sanzioni relative.

Volendo dare una interpretazione positiva, potrebbe ipotizzarsi che il legislatore si sia preoccupato di quei soggetti cui la voluntary ancora non è stata liquidata. In sostanza, posto che detti soggetti ancora non hanno conferma della bontà degli atteggiamenti assunti in voluntary e forse non si sono esposti nelle successive dichiarazioni dei redditi, preferendo attendere il benestare dell’Amministrazione finanziaria circa l’interpretazione data fino al 2013, ecco che oggi viene offerta loro la possibilità di rimediare e mettere a posto le omissioni senza sanzioni.

La tesi, evidentemente, non regge. La norma si riferisce al termine di 60 giorni dal 3 dicembre 2016 e pertanto in caso di mancata liquidazione della voluntary entro tale scadenza nulla cambia: i contribuenti dovrebbero presentare l’RW per gli anni 2014 e 2015 senza avere certezza delle scelte operate nella voluntary (si immagini, ad esempio, una partecipazione in una società fittizia considerata “trasparente” con monitoraggio, in voluntary, del bene sottostante: magari in sede di liquidazione della voluntary il Fisco potrebbe ritenere necessario il monitoraggio della quota di partecipazione). Per andare nella direzione della certezza della voluntary, il legislatore avrebbe dovuto prevedere la sanatoria del quadro RW nei 60 giorni successivi alla definizione degli atti di liquidazione della voluntary medesima.

Detto questo, il perché la norma sia ingiusta è abbastanza evidente. La massa di coloro che hanno effettuato la voluntary hanno provveduto al quadro RW e soprattutto per il 2014, le scelte maggiormente esplorate sono state:

  • il quadro RW compilato entro il 29 dicembre 2015. In questo caso si è liquidata la sanzione di 250 euro ridotta nella misura di 1/9 (con chiarimento tardivo dell’amministrazione finanziaria), oppure nella misura di 1/10;
  • il quadro RW compilato successivamente, con ravvedimento ad 1/8 della sanzione irrogabile (3% per i paesi white list, o 6% per gli altri, in riferimento all’importo da indicare nella colonna 8 dei righi di RW compilati).

Al dunque trattasi di soggetti che hanno tutti corrisposto le sanzioni per il ravvedimento. Per quale arcano motivo costoro, adempienti, devono essere indirettamente penalizzati rispetto agli altri? Il problema evidente è la tempestività del legislatore, il quale con un “piccolo” ritardo di oltre un anno si preoccupa di fornire una norma che esonera dal pagamento delle sanzioni. Peccato che nel frattempo la massa abbia adempiuto. Non comprendendo nemmeno, a questo punto, per quale motivo i soggetti da voluntary debbano essere premiati rispetto a coloro che hanno sempre effettuato regolarmente gli adempimenti.

In tutta franchezza sembra la classica norma “ad personam” e bisogna solo farsene una ragione.

Se non che almeno dovrebbero esservi dei riflessi positivi in alcune circostanze: ad esempio, per tutti coloro che, dopo aver effettuato la voluntary, hanno adempiuto a decorrere dal 1° ottobre 2015 fino ad oggi, errando nella determinazione della sanzione da monitoraggio fiscale oppure addirittura non versando la stessa, appare evidente che il Fisco ora non possa più pretendere alcunché. Di fatto detti soggetti al momento hanno adempiuto correttamente al monitoraggio fiscale (perché in tempo utile entro i 60 giorni successivi al 3 dicembre 2016) e non devono integrare il versamento delle sanzioni errate, in quanto non più dovute.

Ed anzi si pone anche un problema ulteriore: l’istanza di rimborso delle sanzioni versate. Se il tema non è rilevante per chi ha versato sanzioni in misura fissa, appare evidente che chi ha versato la sanzione proporzionale oggi vede aprirsi uno scenario interessante. Si pensi ad un soggetto con un patrimonio in Svizzera di 1 milione di euro che non è riuscito ad effettuare il monitoraggio fiscale entro il 29 dicembre 2015 per l’anno 2014. Ebbene detto contribuente magari ha provveduto il 10 aprile 2016, versando la sanzione del 6% (pari a 60 mila) seppur ridotta nella misura di 1/8, ossia pari a 7.500,00 euro. Alla luce della nuova disposizione, tale sanzione non è più dovuta e sembra del tutto legittima l’ipotesi di una istanza di rimborso.

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