20 Gennaio 2018

Montaggio di stand fieristici escluso dal reverse charge

di Marco Peirolo
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Per le società che svolgono attività di montaggio e smontaggio di stand, di regola caratterizzate dal codice ATECO “432909” (Altri lavori di costruzione e installazione), si pone il problema di stabilire se le prestazioni rese in subappalto alle società che realizzano e, a loro volta, noleggiano gli stand alle aziende che parteciperanno alle manifestazioni fieristiche rientrino nell’ambito applicativo del reverse charge.

Il dubbio si riferisce alla duplice previsione delle lett. a-ter) e a) del sesto comma dell’articolo 17  D.P.R. 633/1972, che rispettivamente considerano, come soggette al meccanismo di inversione contabile, le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” (lett. a-ter) e le “prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore” (lett. a).

La lett. a-ter) limita l’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni relative ad edifici, cosicché nel caso di specie si tratta di verificare se lo stand possa essere ricondotto alla nozione di edificio.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 14/E/2015, considera utile il riferimento all’articolo 2 D.Lgs. 192/2005, secondo cui l’edificio è “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”. Si tratta di una definizione in linea con i chiarimenti già forniti con la risoluzione 46/E/1998, in cui è stato precisato che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.

In pratica, chiarisce l’Agenzia, il riferimento alla nozione di edificio, contenuto nella lett. a-ter, è limitato ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili, sicché vanno escluse dal sistema del reverse charge, non rientrando nella nozione di edificio, le prestazioni di servizi richiamate dalla lett. a-ter aventi ad oggetto, per esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (es. piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).

Pare evidente, dunque, che lo stand non sia riconducibile alla predetta nozione di edificio, con la conseguenza che per le prestazioni di montaggio e smontaggio degli stand, anche se rese in subappalto, si resta al di fuori dalla previsione della lett. a-ter.

Passando ad esaminare il contenuto della lett. a) del sesto comma dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, è noto che, per applicare il reverse charge, sia il subappaltatore che l’appaltatore devono operare nel settore edile, come individuato dalla sezione F della Tabella ATECO 2007.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 245/E/2008, ha precisato che, se i servizi richiamati dalla norma sono “realizzati su beni diversi dagli immobili (es. imbarcazioni, piattaforme galleggianti), l’imposta sul valore aggiunto deve essere applicata in base alle ordinarie regole di fatturazione, atteso che l’attività non è riconducibile al settore edile”.

È vero che l’Amministrazione finanziaria ha qualificato le prestazioni d’appalto per allestimenti fieristici come territorialmente rilevanti nel luogo di ubicazione dello stand, inteso come bene immobile (R.M. 192/1996 e R.M. 70/1997). Tuttavia, pare corretto escludere dall’inversione contabile le prestazioni di montaggio e smontaggio degli stand non trattandosi di beni permanentemente fissati al suolo.

Questa conclusione vale non solo per la previsione della lett. a), ma anche per quella della lett. a-ter) e, quindi, per tutte le prestazioni di montaggio e smontaggio, anche se non siano rese in base ad un rapporto di subappalto.

Si richiamano, al riguardo, le indicazioni fornite dalla Commissione europea nelle Note esplicative del 26 ottobre 2015. In linea con la posizione espressa dalla Corte di giustizia nella causa C-532/11, l’organo comunitario ha rilevato che, “in taluni casi, quando si intende utilizzarli come sedi permanenti, i beni che sono per loro stessa natura mobili (ad es., le case prefabbricate, i chioschi, gli stand, le imbarcazioni, i camper), potrebbero essere fissati al suolo in modo tale da immobilizzare effettivamente tali costruzioni. Pertanto, anche se in linea di principio esse potrebbero essere successivamente rimosse in virtù della loro natura «mobile», devono essere considerate come beni immobili in quanto la costruzione immobilizzata non è facilmente smontabile o spostabile”.

 

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