MOSS: l’Agenzia sposta la competenza e illustra la registrazione
di Alessandro BonuzziDal prossimo 1° ottobre l’ufficio competente a gestire tutte le attività inerenti il MOSS sarà il Centro Operativo di Pescara.
Lo prevede il provvedimento n. 118987 del Direttore dell’Agenzia delle entrate di ieri, il quale, peraltro, illustra le procedure online per la registrazione al regime speciale.
Si ricorda che, in origine, era stato individuato il Centro Operativo di Venezia quale ufficio competente per le attività di assistenza e liquidazione derivanti dall’applicazione del MOSS. Tuttavia, per effetto di una revisione interna dell’articolazione delle strutture dell’Agenzia, si è deciso di spostare la competenza di tutti gli adempimenti legati al regime speciale al Centro Operativo di Pescara.
Deve, quindi, ritenersi superato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 56191 del 23 aprile 2015 che attribuiva la spettanza della funzione all’ufficio Veneto.
Inoltre, di conseguenza, in ossequio alle disposizioni che regolano il contenzioso tributario, per le controversie inerenti il MOSS, atteso che gli atti di accertamento saranno emessi dall’ufficio di Pescara, sarà competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.
In relazione alla registrazione al MOSS, la circolare n. 22/E/2016 ha chiarito che il soggetto passivo, che sceglie di avvalersi del regime speciale per adempiere agli obblighi in materia di Iva per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o servizi elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, può registrarsi attraverso l’apposita interfaccia elettronica (“Portale MOSS”), seguendo le modalità operative definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 122854 del 30 settembre 2014.
A tal riguardo è bene precisare che la registrazione in Italia al regime speciale è ammessa esclusivamente per:
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro;
- i soggetti passivi domiciliati in Italia o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Per effetto del nuovo assetto organizzativo delle competenze relative alla gestione del MOSS, il provvedimento di ieri supera il precedente del 30 settembre 2014 e illustra le procedure online per gli operatori, a seconda che vogliano registrarsi al regime Ue o non Ue. In particolare:
- in relazione al regime non Ue, viene previsto che i soggetti passivi che sono domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea (non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione) possono chiedere la registrazione al regime speciale compilando il form disponibile nella sezione in lingua inglese del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Una volta ricevuta la richiesta e fatte le necessarie verifiche, l’Agenzia comunica via email al soggetto il numero di identificazione Iva attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice Pin, insieme alle istruzioni per completare il processo di registrazione;
- in relazione al regime Ue, viene previsto che i soggetti passivi domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per avvalersi del regime speciale devono utilizzare le funzionalità disponibili tramite i servizi telematici dell’Agenzia, inserendo le credenziali personali. La registrazione viene effettuata direttamente
Il provvedimento, poi, specifica le modalità operative da seguire per la trasmissione della dichiarazione Iva trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.
Inoltre, contiene le indicazioni per apportare variazioni ai dati presentati, per comunicare l’intenzione di non fornire più i servizi oggetto del regime e per informare della perdita dei requisiti richiesti.
Infine, viene previsto uno specifico form per la comunicazione, da parte dell’Agenzia, dell’avvenuta esclusione d’ufficio.
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