8 Aprile 2016

Motivazione dell’atto impositivo non modificabile in giudizio

di Luigi Ferrajoli
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L’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in particolare degli atti impositivi, sancito per legge dall’art. 3 L. n.241/1990 e dall’art. 7 L. n.212/00, è posto a tutela del diritto di difesa del contribuente, cui deve essere consentito conoscere i presupposti ed i motivi posti alla base della decisione dell’Amministrazione al fine di poter eventualmente impugnare l’atto amministrativo sfavorevole.

La Corte di Cassazione ha in diverse pronunce precisato che l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo “persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. n. 15842/2006; Cass. n. 25064/2006; Cass. n. 23009/2009).

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