Motivazione per relationem: allegazione documentale solo se necessaria
di Luigi Ferrajoli
Corte di Cassazione, con
sentenza
n. 20928/2014, ha statuito che
l’obbligo sussistente in capo all’Amministrazione finanziaria di allegare all’avviso di accertamento l’atto in esso richiamato
“per relationem” non è affatto incondizionato.
rispettoso del
principio di ragionevolezza, ritenuto dalla Corte imprescindibile per l’interprete che si approcci alla disposizione dello Statuto del Contribuente che si occupa di tale aspetto (per la precisione, art. 7, comma 1, ultimo periodo, L. 212/2000).
dovere di allegazione posto in capo all’Agenzia delle entrate trova dunque il proprio
limite nella
già avvenuta conoscenza da parte del contribuente dell’atto in questione (in quanto precedentemente notificatogli).
senso della norma, che è quello di garantire al contribuente il
diritto di difesa (consentendogli di comprendere il senso della pretesa erariale, di valutarla e di determinarsi in relazione ad essa), facendo sì che esso possa effettivamente
avere contezza dei documenti che la fondano in quanto non ancora conosciuti.
ricorso rigettato dalla sentenza in esame era stato proposto innanzi la
Corte di Cassazione da una società, contro l’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza n. 47 del 15.10.2008 della CTR Bari, la quale aveva rigettato l’appello della società, rivolto contro la sentenza di primo grado. Quest’ultima aveva infatti propeso per la legittimità di un
avviso di accertamento che recuperava, a danno della società contribuente, a fronte della contestata
oggettiva inesistenza delle operazioni di riferimento, l’Iva indebitamente esposta quale credito d’imposta in riferimento all’annualità 2002.
l’obbligo di allegazione di cui si discorre deve accordarsi con l’esercizio di un’attività ermeneutica che sia effettivamente tesa a preservare la
funzione di garanzia che contraddistingue le norme a carattere procedurale (nella fattispecie, ovviamente, quelle che informano il
processo tributario).
l’interprete deve approcciarsi ricordando come sia opportuno limitare il più possibile (attraverso il concreto esercizio dell’attività di interpretazione) l’insorgenza di
cause di invalidità o di inammissibilità processuali, ciò in virtù – come la Corte di Cassazione sottolinea in proposito- della generalità dell’interesse che viene in rilievo a riguardo.
l’obbligo di allegare all’avviso di accertamento i documenti in esso richiamati in virtù dello sfruttamento da parte dell’Ufficio della
“motivazione per relationem” (obbligo previsto sulla carta dal disposto dell’articolo dello Statuto del Contribuente, richiamato nelle righe che precedono) troverà effettiva concretizzazione in capo all’Agenzia delle entrate solo ed esclusivamente
nel momento in cui il contribuente non abbia già avuto effettiva contezza dei medesimi in precedenza.
conoscenza legale dell’atto amministrativo
de quo fa venire meno il
dovere di allegazione del medesimo altrimenti sorgente in capo all’AdE.
piena legittimità dell’utilizzo della motivazione
per relationem da parte degli Uffici, tributato dalla costante
giurisprudenza nomofilattica.
prescindere dalla conoscenza “integrale e legale” del PVC che il contribuente avesse maturato in virtù dell’avvenuta notificazione significherebbe proprio ricadere nel comportamento esecrato dalla Corte di Cassazione.
conoscenza si sia
effettivamente verificata, regolandosi di conseguenza nell’allegazione agli avvisi di accertamento degli atti di cui si tratta.
per relationem da parte dell’Agenzia delle entrate, il contribuente potrà impugnare
un avviso di accertamento che faccia riferimento ad atti dell’Amministrazione a lui sconosciuti solo se questi risultino
effettivamente fondamentali ai fini della motivazione dell’atto medesimo.