4 Novembre 2021

Mutui ipotecari per ripianare debiti: la banca concorre nel reato di bancarotta

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

In tema di bancarotta preferenziale integra gli estremi della simulazione di prelazione di cui all’articolo 216, comma 3, L.F., la condotta dell’impresa che prima o durante la procedura fallimentare, ottiene mutui fondiari garantiti da ipoteca utilizzati per il ripianamento dei debiti preesistenti verso la stessa banca.

Concorre quindi nel reato in esame l’istituto di credito che, vantando un credito privo di ogni privilegio o garanzia reale nei confronti di una persona in stato di decozione, concede a quest’ultimo un mutuo ipotecario, se le somme percepite a seguito della stipula vengono poi utilizzate per estinguere l’originario debito non assistito da ipoteca.

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