Navigazione da diporto: l’imposta sostitutiva sul noleggio occasionale
di Gennaro NapolitanoIl D.L. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 27/2012), nel dettare “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, ha introdotto all’interno del Codice della nautica da diporto alcune disposizioni di semplificazione.
In particolare, l’articolo 59-ter del decreto in esame ha aggiunto al D.Lgs. 171/2005 (contenente, appunto, il Codice della nautica da diporto) l’articolo 49-bis che disciplina il noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, prevedendo, tra l’altro, uno speciale regime fiscale dei proventi derivanti da tale attività che, al ricorrere di determinate condizioni, possono essere assoggettati a imposta sostitutiva.
L’articolo 49-bis, in primo luogo, stabilisce che “al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto (…), iscritte nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità” (comma 1).
Per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 L. 172/2003 (navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche), ferma restando la disciplina ivi prevista.
Le tipologie di imbarcazioni e navi da diporto, a cui fa riferimento il comma 1 dell’articolo 49-bis in esame, sono quelle elencate dall’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 171/2005.
Ai fini della disciplina del noleggio occasionale, il comma 2 dell’articolo 49-bis, prevede:
- con riferimento alle imbarcazioni da diporto, che il comando e la condotta possono essere assunti dal titolare, dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria ovvero attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso, da almeno tre anni, della patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto; la previsione del requisito temporale dei tre anni è stata aggiunta dal Lgs. 160/2020 (articolo 20), che però, ha contestualmente stabilito che la stessa ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022 (articolo 33, comma 7);
- con riferimento alle navi da diporto, che, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto; peraltro, qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio con conseguente applicazione della specifica disciplina (cfr. articolo 70, comma 1, e articolo 72, D.Lgs. 276/2003).
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 49-bis:
- l’effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all’Inps e all’Inail nel caso di impiego di personale diverso (la definizione di tali modalità telematiche è contenuta nel I. 26.02.2013, adottato ai sensi del comma 4 dell’articolo 49-bis);
- l’effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.775 euro a 11.017 euro, mentre la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta l’applicazione delle sanzioni previste in caso di lavoro irregolare (articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/2002).
Il comma 3-bis, invece, espressamente prevede che il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
Il regime fiscale speciale connesso al noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto è disciplinato dal comma 5 dell’articolo 49-bis, secondo il quale:
- i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, di durata complessiva non superiore a 42 giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio;
- l’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’Irpef;
- per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi;
- la mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’effettuazione del noleggio occasionale (prevista, come detto, dal comma 3) preclude la possibilità di usufruire del regime dell’imposta sostitutiva ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
Si ricorda, infine, che:
- con il provvedimento del 13 dicembre 2013 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da noleggio occasionale di unità da diporto nonché le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva;
- con la risoluzione 43/E/2014 è stato istituito il codice tributo “1847” da utilizzare per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva;
- coloro che scelgono di avvalersi del regime dell’imposta sostitutiva devono compilare la Sezione XV del Quadro RM del modello Redditi Persone fisiche (la compilazione della sezione vale come richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva).