Ne bis in idem nel market abuse al vaglio della Corte di Giustizia UE
di Luigi FerrajoliCon l’ordinanza n. 20675 del 20.09.2016, depositata in data 13.10.2016, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’annosa questione relativa alla compatibilità del principio del “doppio binario” in materia di market abuse con la normativa e la più recente giurisprudenza di matrice comunitaria che sancisce il divieto di ne bis in idem.
Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea cui competerà accertare “se la previsione dell’articolo 50 CDFUE, interpretato alla luce dell’articolo 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della normativa nazionale, osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto per cui il medesimo soggetto abbia riportato condanna penale irrevocabile”.
La vicenda trae origine dall’irrogazione di una rilevantissima sanzione amministrativa nei confronti di un soggetto, responsabile di aver messo in atto una strategia volta a richiamare l’attenzione del pubblico su determinati titoli societari, elargendo informazioni strategiche al precipuo fine di ottenere un’illecita influenza sul prezzo di detti titoli.
In seguito all’irrogazione della sanzione amministrativa, il medesimo soggetto è stato sottoposto a procedimento penale per essersi reso responsabile, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, della condotta di “diffusione di notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo societario”. Il procedimento penale si è concluso con una sentenza di patteggiamento che, nel nostro ordinamento, può certamente essere paragonata alla sentenza di condanna, circostanza che ha indotto la Corte di Cassazione ad interrogarsi sulla legittimità della contestuale irrogazione, in capo allo stesso soggetto, di due distinti provvedimenti afflittivi in relazione alla medesima condotta.
La sovrapposizione dell’ambito applicativo di ciascun delitto con il corrispondente illecito amministrativo è specificatamente prevista dalla clausola di apertura contenuta negli articoli 187-bis e 187-ter TUF ed in base alla quale sono “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato”. Com’è noto, infatti, per le condotte di illecita manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate, il testo Unico della Finanza ha previsto un duplice sistema sanzionatorio di natura penale ed amministrativa, in antitesi ai principi espressi nella famosa sentenza CEDU “Grande Stevens” che ha invece affermato il principio del divieto di ne bis in idem per chiunque venga sottoposto a processo penale in seguito all’irrogazione di una sanzione amministrativa caratterizzata da un elevato grado di severità. Le linee guida per rintracciare tale qualificazione sono state dettate dalla celebre sentenza “Engel” la quale ha chiarito che per la determinazione della natura sostanziale della sanzione dovranno tenersi in considerazione la qualificazione giuridica della violazione nell’ordinamento nazionale, la natura effettiva della violazione e il grado di severità della sanzione.
In materia di abusi di mercato, il diritto dell’Unione Europea è stato recentemente riformato dal Regolamento 16 aprile 2014, n. 596/2014 e dalla Direttiva 2014/57/UE, i quali prevedono la facoltà per gli Stati membri di non applicare le sanzioni amministrative per quelle condotte che abbiano già subìto la sanzione penale. Il Legislatore europeo, tramite l’emanazione dei suddetti provvedimenti, ha provveduto all’abrogazione della direttiva 2003/6/CE che, in materia di abusi di mercato, imponeva agli Stati membri l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive con la possibilità di prevedere la contestuale applicazione di sanzioni penali nel rispetto del principio del “doppio binario”.
Sulla base di tali premesse, la Corta di Cassazione ha rilevato che “la obbligatorietà delle sanzioni amministrative, aventi natura afflittiva, nel sistema degli illeciti di market abuse è configgente col c.d. divieto del ne bis in idem, così come interpretato dal diritto unionale, allorché venga preliminarmente emessa una sanzione penale preclusiva alla comminatoria della sanzione amministrativa”. Proprio tali ragioni hanno indotto la Suprema Corte a sospendere il processo e, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché chiarisca se la corretta interpretazione del divieto di ne bis in idem ex articolo 50 CDFUE impedisca l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un soggetto che, per il medesimo fatto, abbia già riportato una sentenza di condanna.
Non resta, dunque, che attendere di conoscere quale sia la posizione della Corte di Giustizia alla quale spetterà peraltro chiarire se spetti al giudice nazionale dare diretta applicazione al principio del divieto di ne bis in idem.
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