Il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le PMI e le start up innovative ovvero al 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.
Sono agevolati:
- gli acquisti di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali,
- gli acquisti di spazi pubblicitari nella programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
I giornali e/o le emittenti presso cui si effettua la pubblicità devono essere edite da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile.
L’utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione e mai a rimborso, e il modello F24 andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Entratel o Fisconline.
Non è previsto che vengano inviate all’ente verificatore copia delle fatture attestanti il sostenimento delle spese, tuttavia l’effettività del sostenimento delle stesse, in relazione alla sola dichiarazione e non anche per la comunicazione di prenotazione delle risorse, deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Possono rilasciare il visto di conformità:
- il dottore commercialista,
- l’esperto contabile;
- il consulente del lavoro;
- il responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese;
iscritti nell’apposito registro tenuto dalla DRE.
L’attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista consulente della beneficiaria iscritto nel Registro dei revisori legali dei conti.
Per l’attestazione non è prevista una forma né una modulistica; essa in ogni caso deve attestare esclusivamente l’effettivo sostenimento delle spese per pubblicità e che le spese rientrino tra quelle ammissibili.
In merito alle tempistiche si precisa che l’attestazione non deve essere inviata ad alcun ente ma prodotta e conservata per essere esibita in caso di controllo/richiesta degli organi preposti.
Il richiedente, infatti, è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda, ovvero, oltre all’attestazione, anche:
- copia delle fatture,
- eventuale copia dei contratti pubblicitari.