Nel Decreto Aiuti convertito in legge crediti d’imposta in materia di energia e carburante
di Debora ReverberiCon la conversione in L. 91/2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d’imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, con particolare focus sui contributi straordinari a parziale compensazione dell’incremento dei costi energetici e dei carburanti.
Nell’ambito del capo I “Misure in materia di energia” il testo del Decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene a favore delle imprese in relazione ai seguenti crediti d’imposta:
- crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 e 4);
- credito d’imposta autotrasportatori (articolo 3, commi 1-6);
- credito d‘imposta acquisto carburanti per esercenti attività di pesca (articolo 3-bis).
Per i ben noti crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, ripetutamente oggetto di potenziamenti, risultano confermate le seguenti aliquote maggiorate ed estensioni già previste nel testo degli articoli 2 e 4 del Decreto Aiuti ante conversione in Legge:
- nuovo credito d’imposta imprese gasivore su consumi del primo trimestre 2022 (articolo 15.1 D.L. 4/2022), aliquota del 10%;
- credito d’imposta imprese gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 5 D.L. 17/2022 e ss.mm.ii.), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
- credito d’imposta imprese non gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 4 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
- credito d’imposta imprese non energivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 3 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 12% al 15%.
Le novità apportate in sede di conversione in legge, con l’aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d’imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022, con un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale, nonché l’applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime de minimis.
In particolare, ai fini dei crediti d’imposta non energivore e non gasivore di cui agli articoli 3 e 4 D.L. 21/2022, nei casi in cui l’impresa si rifornisca dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019 (periodo assunto a base di calcolo dell’incremento significativo del costo) il venditore è tenuto a comunicarle, su richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del secondo trimestre 2022, sia gli incrementi del costo della componente energetica sia l’agevolazione spettante, secondo contenuto e sanzioni a carico del venditore demandate ad Arera.
L’articolo 3, commi 1-6 del Decreto Aiuti, sostanzialmente non modificato dalla Legge di conversione, introduce un credito d’imposta a favore degli autotrasportatori “Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante”.
L’agevolazione è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato per l’esercizio delle attività di trasporto merci in veicoli di categoria Euro 5 o superiore. L’importo agevolabile è calcolato sulla spesa al netto dell’Iva e comprovata da fatture d’acquisto.
Le modalità di fruizione del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori possono essere così sintetizzate:
- utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- disapplicazione dei limiti di compensazione dell’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dell’articolo 34 L. 388/2000;
- irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’articolo 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, proroga al secondo trimestre 2022, con limitazioni di ambito soggettivo, il credito di imposta per l’acquisto di carburante introdotto dall’articolo 18 D.L. 21/2022 a favore di imprese esercenti attività agricola e della pesca sulle spese del primo trimestre 2022.
La proroga in esame è infatti circoscritta alle sole imprese esercenti la pesca e non riguarda le imprese agricole.
Il credito spetta in misura pari al 20% della spesa sostenuta nel trimestre per l’acquisto del carburante, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto e al netto dell’Iva.
Le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di carburante per l’esercizio dell’attività della pesca possono essere così sintetizzate:
- utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, entro il 31.12.2022;
- disapplicazione dei limiti di compensazione dell’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dell’articolo 34 L. 388/2000;
- irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- cedibilità, solo per intero, con facoltà di utilizzo dal cessionario con le stesse modalità del cedente e comunque entro la data del 31.12.2022.
20 Luglio 2022 a 9:21
Buongiorno
ci sono novità in merito al codice tributo per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 relativamente al credito di imposta autotrasportatori art.3, commi 1-6 ?
Grazie
20 Luglio 2022 a 14:11
Buongiorno,
da aggiornamenti del 13 luglio scorso il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto ministeriale attuativo del credito d’imposta autotrasportatori, art. 3, commi 1-6, D.L. 50/2022.
La domanda per accedere all’agevolazione andrà presentata attraverso un’apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati, sarà possibile la compensazione in F24 in base al codice tributo che verrà istituito dall’Agenzia delle entrate.
I miei più cordiali saluti.
Debora Reverberi