Nel Decreto Sostegni-bis proroga e potenziamento del credito d’imposta per tessile e moda
di Debora ReverberiL’articolo 8 D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) è finalizzato a rendere operativo il credito d’imposta introdotto dall’articolo 48-bis D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla L. 77/2020, per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori.
La misura agevolativa, concepita originariamente per il solo periodo d’imposta in corso al 10.03.2020, data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali dettate dal D.P.C.M. 09.03.2020, a sostegno dei settori gravemente colpiti quanto a produzione, caratterizzata da stagionalità e obsolescenza, risultata invenduta, è rimasta ad oggi non operativa a causa della mancata pubblicazione del decreto interministeriale attuativo.
L’intervento normativo modifica l’originaria disciplina del credito d’imposta in esame secondo le seguenti linee d’azione:
- proroga al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021;
- potenziamento delle risorse finanziarie, che costituiscono limite di spesa, per il periodo d’imposta 2020 dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull’annualità 2021;
- stanziamento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l’applicazione della misura al periodo d’imposta 2021, a valere sull’annualità 2022;
- introduzione di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate per la fruizione del credito;
- calendarizzazione dei termini di pubblicazione rispettivamente del decreto Mise, destinato a definire i settori economici dei beneficiari (termine di 20 giorni dal 26.05.2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis) e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione (termine di 30 giorni dal 26.05.2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis).
Le caratteristiche del credito d’imposta, come delineate dal Decreto Rilancio e modificate dal Decreto Sostegni-bis, risultano ad oggi essere le seguenti.
Ambito applicativo soggettivo
Il credito d’imposta è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).
I criteri per la corretta individuazione dei settori economici dei soggetti beneficiari verranno stabiliti con decreto del Mise.
Ambito applicativo temporale
Il credito d’imposta si applica ai seguenti periodi:
- periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 (per la generalità delle imprese 2020);
- periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (per la generalità delle imprese 2021).
Ambito applicativo oggettivo
Le imprese beneficiarie devono aver registrato, nei periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’articolo 92, comma 1, Tuir rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a “quello di spettanza del beneficio”.
Intensità della misura
Il credito d’imposta è pari al 30% del valore dell’eccedenza delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente.
Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali del periodo agevolabile devono soddisfare il principio di omogeneità con quelli utilizzati nel triennio rilevante ai fini della media.
Il credito concorre al limite degli Aiuti di Stato previsto dal “Temporary Framework”.
Modalità di fruizione
La fruizione del credito d’imposta è subordinata all’invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, del rispetto dei limiti di spesa e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della misura verranno definite in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, nel periodo d’imposta successivo a quello “di maturazione”.
Certificazione delle rimanenze
È previsto l’obbligo di certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010, per le sole “imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale”.
Per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.