Nel mod. 770/2014 semplificato vanno indicati anche i compensi per attività sportiva dilettantistica non soggetti a ritenuta
di Guido MartinelliMarta Saccaro
Il prossimo 31 luglio scade il termine per la trasmissione telematica del mod. 770/2014 semplificato relativo ai compensi corrisposti nel 2013. Salvo proroghe dell’ultimo minuto, quindi, la scadenza si avvicina ed è tempo di verificare con cura le novità e le modalità di compilazione del modello in relazione, in particolare, agli obblighi previsti per i soggetti che, nel corso del 2013 hanno corrisposto compensi per attività sportiva dilettantistica o simili. Nello specifico, si fa riferimento alle somme indicate nell’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir e, cioè, alle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spese, premi e compensi erogati:
- ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Questo tipo di compensi vanno indicati nella stessa sezione del modello 770/2014 semplificato dedicata alla indicazione dei compensi di lavoro autonomo e delle provvigioni. Per evidenziare che si tratta di compensi da attività sportive è necessario indicare il codice “N” nel punto 19. Le istruzioni alla compilazione del modello 770/2014 semplificato sottolineano che, chi indica il codice riservato ai compensi per attività sportive non deve dimenticare di segnalare, nella parte anagrafica della comunicazione, al punto 10, il codice della regione relativo al domicilio fiscale del percipiente. Questa indicazione, presente anche nelle istruzioni alla compilazione dei modelli per gli anni scorsi, è funzionale alla verifica del corretto versamento delle ritenute dovute a titolo di addizionale regionale. Si ricorda, infatti che, come previsto dal comma 1 dell’art. 25 della L. n. 133/1999, sulla parte imponibile (cioè eccedente i 7.500 euro all’anno) dei compensi in discussione è necessario effettuare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito Irpef maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Nessun dubbio, quindi, che se nell’anno sono stati corrisposti 10.000 euro a titolo di compenso per attività sportiva dilettantistiche, sui 2.500 euro eccedenti il limite in “franchigia” deve essere operata una ritenuta per Irpef e addizionale regionale all’Irpef (nella misura, rispettivamente, del 23% e del’1,23%).
Nelle istruzioni alla compilazione del modello 770/2014 semplificato di quest’anno c’è però una novità. E’ infatti ora previsto che l’indicazione del codice “N” nel punto 19 faccia scattare, oltre all’obbligo di segnalare il codice della regione, anche quello di indicare, al punto 11, il “codice catastale necessario all’individuazione del comune a cui versare l’addizionale comunale”. Viene, quindi, dato seguito all’indicazione contenuta nella circ. n. 106/E del 2012 con la quale l’Agenzia delle Entrate, con un’interpretazione “innovativa” ha sostenuto che sulla parte dei compensi corrisposti ad atleti dilettanti che eccede l’importo di 7.500 euro, deve essere applicata, oltre all’aliquota IRPEF del 23%, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF e l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sulla base della residenza del percettore.
Questa interpretazione è confermata anche dal fatto che si richiede di indicare, nei punti 30 e 31 e 33 e 34, rispettivamente l’importo dell’addizionale regionale all’Irpef e quello dell’addizionale comunale all’Irpef trattenute rispettivamente a titolo d’acconto e d’imposta.
Si è avuto modo, in altre occasioni, di contestare l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate in relazione a questa questione. Non è qui il caso di ribadire le osservazioni già formulare. Resta solo da considerare che l’Agenzia ha tramutato le proprie posizioni a dogma di legge e le ha trasfuse nelle istruzioni alla compilazione del modello dei sostituti d’imposta. E’ facile intuire quindi che i programmi di controllo delle dichiarazioni dell’Agenzia segnaleranno delle incongruenze ogni volta in cui verrà indicato un compenso per attività sportiva dilettantistica eccedente i 7.500 euro senza la contestuale indicazione della ritenuta per addizionale comunale. Di queste incongruenze si discuterà parecchio in futuro.
Non resta infine che ricordare, per concludere sull’argomento, che la dichiarazione del sostituto d’imposta deve sempre essere presentata anche se sui compensi per attività sportiva dilettantistica erogati non sono state effettuate ritenute. Pertanto, anche chi, nel corso dell’anno, ha erogato compensi che sono rimasti tutti al di sotto del limite di 7.500 euro è obbligato alla presentazione del modello, indicando, ovviamente, solo le somme che sono rimaste al di sotto del limite per la tassazione.