Nel modello 770/2020 gli utili e proventi equiparati corrisposti nel 2019
di Luca MambrinEntro il prossimo 02.11.2020 i contribuenti che, nel corso del 2019, hanno corrisposto utili e proventi ad essi equiparati dovranno presentare il modello 770 compilando i quadri SI e SK.
Il quadro SI deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell’anno 2019, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires, nonché per l’indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili. Gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso: non rileva la data di delibera dei dividendi.
In particolare, nel rigo SI3, denominato prospetto degli “Utili pagati nell’anno 2019 in qualità di emittente” le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all’Ires devono indicare gli utili pagati nell’anno 2019 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., a prescindere dall’effettuazione o meno delle ritenute previste.
Nei righi da SI4 a SI14, denominato prospetto degli “Utili e proventi equiparati”, devono essere indicati:
- gli utili da partecipazione o di interessi riqualificati utili ai sensi dell’articolo 98 Tuir;
- proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all’articolo 44, comma 2, lett. a), Tuir;
- utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’articolo 44, comma 1, lett. f), Tuir,
compresi quelli di fonte estera, sia nel caso in cui siano stati assoggettati a ritenuta sia nel caso in cui non lo siano stati.
Nel quadro SK devono essere invece indicati:
- i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2019, ad esclusione di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ed imposta sostitutiva;
- i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’articolo 98 Tuir;
- i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto;
- i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter D.P.R. 600/1973.
Non vanno invece indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all’articolo 74 Tuir, Stato ed enti pubblici.
In merito alle corrette modalità di tassazione degli utili e quindi di compilazione dei quadri SI e SK bisogna ricordare che la Legge di Bilancio 2018, modificando l’articolo 47 del Tuir e l’articolo 27, comma 1, D.P.R. 600/1973 ha allineato il trattamento fiscale dei dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori a quello previsto per le partecipazioni non qualificate, con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Tale modifica riguarda solo le persone fisiche non imprenditori, mentre rimane invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:
- da imprenditori individuali (persone fisiche in regime d’impresa) e società di persone con tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14%;
- dalle società di capitali con base imponibile pari al 5%.
Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione solo per gli utili prodotti a decorrere dal 01.01.2018.
è prevista tuttavia una specifica disciplina transitoria in forza della quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al al D.M. 26.05.2017.
Pertanto:
- agli utili prodotti fino al 2017 e la cui distribuzione è stata deliberata dal 01.01.2018 al 31.12.2022 risultano applicabili le disposizioni del D.M. 26.05.2017 (aliquote progressive Irpef su una base imponibile del 40%, 49,72% e 58,14);
- dagli utili prodotti dal 1.1.2018 è efficace la nuova disposizione, con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Per le delibere adottate dal 01.01.2018 al 31.12.2022 relative ad utili prodotti fino al 2017 i dividendi concorrono alla determinazione del reddito complessivo del soggetto percettore in base all’anno di maturazione ovvero:
- nella misura del 40% se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 49,72% se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 58,14% se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
È importante a tal fine mettere in evidenza che, a decorrere dalle delibere di distribuzione dei dividendi successive a quelle aventi ad oggetto l’utile 2016, si considerano distribuiti per primi gli utili formati negli esercizi meno recenti, quindi prioritariamente quelli formati con utili prodotti fino all’esercizio 2007, poi fino all’esercizio 2016 ed infine quelli relativi all’esercizio 2017.